Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 9 pagine

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Riferimento: BFE-011.0-13/1/4

4.3.2.2 Richieste in merito a singole disposizioni Articolo 4 OSITC Vigilanza cantonale

La CdEN accoglie con favore la regolamentazione della competenza per il tema della cibersicurezza nell’OSITC, tuttavia chiede che l’articolo 4 capoverso 3 OSITC sia modificato in base al fatto che l’UFE è competente anche per la vigilanza delle prescrizioni (controllo incluso) sulla cibersicurezza nonché per la protezione dalle ciberminacce degli impianti di trasporto in condotta che in realtà sono sotto la vigilanza cantonale (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a OITC). I Cantoni AG, AI, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, TI, UR, VD e VS condividono il parere della CdEN. Il Cantone ZG è dell’opinione che la regolamentazione proposta non garantisca la sicurezza integrale e chiede anch’esso la modifica dell’articolo 4, affinché l’UFE sia competente per la vigilanza di tutti gli impianti a gas.

Il Cantone ZH non menziona esplicitamente il parere della CdEN, ma chiede anch’esso la competenza dell’UFE per la cibersicurezza di tutte le condotte.

Vigilanza tecnica dell’IFO

L’IFO chiede lo stralcio della disposizione proposta nell’articolo 4 capoverso 2, secondo cui la vigilanza degli aspetti tecnici della cibersicurezza compete all’UFE, disciplinando invece il processo di vigilanza della cibersicurezza nelle prescrizioni del regolamento d’esercizio secondo l’articolo 26 OITC.

Articolo 39a capoverso 4 Periodo di transizione

Gaznat SA sostiene in linea di principio le modifiche e condivide il parere della SSIGA, chiedendo tuttavia un periodo di transizione di sei mesi a partire dall’entrata in vigore dell’articolo 39a capoverso 4 OSITC.

7/9 BFE-D-32B43401/285