Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/71: Fideiussioni solidali a favore del carico di autoveicoli · 8 pagine

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Riferimento: BAV-061.3-119/8

potestativa. Le fideiussioni devono essere concesse alle imprese ferroviarie nei limiti dei mezzi disponibili, il cui ammontare risulta dal decreto federale concernente il credito quadro per la concessione di fideiussioni. Il testo di legge deve pertanto essere riformulato in questo senso.

RhB, FST e LITRA affermano che con l’articolo 19 LUMin si debba consentire la concessione di fideiussioni anche ad offerte finanziariamente autonome nel carico di autoveicoli.

UTP e RhB propongono inoltre di citare esplicitamente nella legge i quattro impianti di carico interessati al fine di evitare problemi d’interpretazione.

Articolo 19 capoverso 2 LUMin

usam considera importante che le condizioni per le fideiussioni siano disciplinate in maniera chiara.

Definendone i cardini quali una limitazione territoriale, gli importi massimi o le scadenze, è possibile garantire un trattamento efficiente e uniforme delle relative domande. usam chiede inoltre che venga mantenuto al minimo il rischio che le fideiussioni possono comportare per lo Stato, per esempio a causa dell’esercizio deficitario degli impianti di carico. Ciò implica, tra le altre cose, di mantenere quanto più restrittivo possibile il quadro per le fideiussioni.

Auto-suisse è dell’opinione che l’UFT debba sancire i cardini normativi nella legge federale (p. es. la limitazione territoriale, la menzione di riserva della proprietà, gli importi massimi e le scadenze), al fine di garantire uniformità nel trattamento delle domande.

BLS ha proposto un adeguamento del capoverso 2. L’impresa ritiene che debba essere il Consiglio federale a decidere dell’attribuzione delle fideiussioni in funzione dei fondi disponibili.

SAB propone di stralciare questo capoverso (sostituendolo con una nuova proposta nel cpv. 1).

Altre osservazioni

GR ritiene che l’articolo 19 LUMin potrebbe contenere una prescrizione per la formazione di una riserva speciale analoga a quella prescritta nel TRV4. L’articolo dovrebbe essere opportunamente integrato, affinché le imprese che beneficiano di una fideiussione solidale abbiano l’obbligo di costituire una riserva speciale non appena realizzano profitti.

2.3 Pareri sul decreto federale

In merito al decreto federale è giunto un unico parere.

Secondo BLS va stralciato l’articolo 2 («Il presente decreto non sottostà a referendum»).

2.4 Ulteriori argomenti non direttamente correlati al progetto (fideiussioni solidali)

La modifica prevista interessa in particolar modo GR e la stazione di carico della Vereina, dove nei prossimi anni praticamente tutto il materiale rotabile dovrà essere sostituito o integrato con locomotive nuove. Questi costi aggiuntivi dovrebbero in definitiva essere coperti mediante indennità federali più elevate nel settore Infrastruttura o nel FIF (riduzione del contributo di copertura Vereina dall’8 al 4 % o 0 % dal 2027). C’è da aspettarsi che sarà necessario un indennizzo dei costi non coperti dell’offerta del carico di autoveicoli alla Vereina a partire dal 2029 circa, dopo l’entrata in servizio dei carri rimorchiati e locomotive nuovi. Tuttavia, i fondi federali a preventivo sono già oggi appena sufficienti a coprire i costi non coperti del servizio alla Furka. Per tale motivo, i mezzi nel piano finanziario della Confederazione dovranno essere aumentati in funzione del fabbisogno per ordinare le offerte del carico di autoveicoli

4 Secondo l’articolo 36 capoverso 1 LTV 5/8 BAV-D-0FFE3401/1009