Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine

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che puÚ essere percepito da tale cerchia. Hanno quindi carattere pubblico le azioni svolte al di fuori dell’ambito privato, ossia non ´nel seno della cerchia famigliare, di un gruppo di amici o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenzaª50. Per giudicare se tale condizione Ë soddisfatta, occorre tenere conto delle circostanze concrete del caso, fra le quali puÚ essere di rilievo, ma non decisivo, il numero delle persone presenti51.

Dal punto di vista del diritto penale, l'utilizzo pubblico di simboli nazionalsocialisti nello spazio virtuale si differenzia da quello nello spazio reale solo per il fatto che avviene per mezzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sar‡ quindi punito anche l’utilizzo o la diffusione di simboli nazionalsocialisti in Internet se ciò avviene ´pubblicamenteª. La definizione di ´pubblicit‡ª del Tribunale federale si applica anche in questo caso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’utilizzo delle funzioni ´mi piaceª e ´condividiª nei social media corrisponde alla volont‡ di diffondere il contenuto in questione52. Nel caso di un simbolo nazionalsocialista un comportamento simile rientrerebbe nel campo d’applicazione della norma. Il fatto che tali reati siano spesso commessi da autori anonimi Ë tuttavia problematico e spesso complica l'identificazione degli autori nonchÈ la raccolta e la messa al sicuro delle prove sulle piattaforme digitali53.

Il campo d’applicazione si limita agli atti commessi in pubblico. Saranno quindi punibili solo questi ultimi. La restrizione della punibilit‡ in base al requisito della pubblicit‡ risulta gi‡ dall'articolo 261biscapoverso 2 CP ed Ë stata ampiamente trattata dalla giurisprudenza. Nel definire la nozione di ´pubblicit‡ª Ë quindi possibile attingere a molti anni di ampia e consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, cui si ricorrer‡ ad esempio per distinguere tra vendita pubblica e non pubblica di simboli nazionalsocialisti54.

50 DTF 130 IV 111 consid. 5.2.1.

51 BSK Strafrecht II-Schleiminger Mettler, Art. 261bis StGB, N 22.

52 DTF 146 IV 23 consid. 2.2.3 e 2.2.4

53 Discorsi di odio. Ci sono lacune nella legislazione? Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 21.3450 depositato dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati, del 25 marzo 2021, n. 4.2.3. Consultabile al seguente indirizzo: www.parlament.ch > 21.3450 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare.

54 Secondo la precedente giurisprudenza, il carattere pubblico era sostanzialmente determinato in base al numero di destinatari. Ad esempio, il Tribunale federale ha negato la pubblicit‡ nel caso di un libraio che teneva un numero limitato (meno di dieci copie) di un libro che negava l'Olocausto in un luogo non visibile ai clienti, non lo pubblicizzava e lo vendeva solo su richiesta (sentenza del Tribunale federale del 23.08.2000, 6S.291/2000). La DTF 130 IV 111 rappresenta un chiaro cambiamento di rotta nella pratica, precisando che una convinzione condivisa tra pi˘ persone non esclude il carattere pubblico di un evento se tali persone non sono unite da legami personali. Secondo questa nuova giurisprudenza, nel caso della citata vendita del libro che nega l'Olocausto, la pubblicit‡ sarebbe negata solo se il venditore e i clienti non fanno parte della stessa cerchia familiare o amicale oppure non nutrono una relazione personale o di particolare fiducia, indipendentemente dal fatto che nutrano o meno la stessa opinione. Il ristretto numero di acquirenti Ë altresÏ irrilevante.