Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine

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gia razzista del nazionalsocialismo questo termine si riferisce a una nozione di ´popoloª come presunta razza). I distintivi59, gli emblemi60, le bandiere, i gesti61, gli slogan62, le forme di saluto63 eccetera di questo regime fascista e della Germania nazista sono intesi quali simboli del nazionalsocialismo. I simboli pi˘ noti e diffusi sono sicuramente la croce uncinata64, il saluto nazista e le rune delle SS e possono essere considerati i ´simboli centraliª del nazionalsocialismo65. Sono sinonimo di deportazioni e omicidi di massa, distruzione dei diritti civili e delle libert‡, guerra e sterminio.

Il divieto si applica anche alle varianti di tali simboli. Tra le pi˘ conosciute vi sono le combinazioni numeriche 18 e 88, in cui i numeri corrispondenti alla prima e all'ottava lettera dell'alfabeto significano ´AHª per Adolf Hitler e ´HHª per ´Heil Hitlerª (o scrivendo due volte l’ottava ultima lettera dell’alfabeto si ottiene ´SSª). In caso di dubbio, le autorit‡ giudicanti possono, in base all'interpretazione, al contesto e all'intenzione dell'autore, decidere se, nel caso concreto, una variante Ë da considerarsi punibile o no66. Si cita ad esempio il caso della decisione del Tribunale federale67 relativa al cosiddetto gesto della ´Quenelleª68.

4.2.2 Capoverso 2 (eccezioni)

Nel quadro del vigente articolo 261bisCP, l'utilizzo di simboli razzisti Ë consentito per determinati scopi (p. es. educativi, giornalistici), purchÈ non soddisfi i requisiti della punibilit‡.

Per quanto riguarda la libert‡ d'opinione (art. 16 Cost.), l'articolo 36 Cost. obbliga il legislatore a definire la punibilit‡ e a formulare la disposizione penale in modo da rispettare tale diritto fondamentale. Inoltre, Ë compito dei tribunali tenere conto della libert‡ d’opinione nell'interpretazione della norma penale. La protezione della dignit‡ umana e delle convinzioni religiose fanno parte degli interessi che legittimano una restrizione

59 Si tratta di distintivi di riconoscimento, onore o decorazione, che possono essere realizzati in tessuto, plastica o metallo e possono rappresentare un'attivit‡ o una funzione, un rango o una prestazione o un'affiliazione a una comunit‡. PuÚ trattarsi p. es. di toppe, spille, pin o simili.

60 Gli emblemi si riferiscono agli emblemi nazionali, come lo stemma e i sigilli ufficiali di uno Stato, in questo caso del Terzo Reich o della Germania nazista.

61 Il saluto nazista, il gesto della ´Quenelleª.

62 Si tratta di Fehler! Linkreferenz ung¸ltig.; p. es. ´Sieg Heilª (saluto alla vittoria), ´Ein Volk, ein Reich, ein F¸hrerª (un popolo, un impero, una guida).

63 Si tratta di saluti orali o scritti quali ´Heil Hitlerª o ´Mit deutschem Grussª (con saluti tedeschi).

64 Secondo il rapporto annuale CICAD 2023 (pag. 19), nella Svizzera francese da luglio a ottobre sono stati segnalati 40 casi di imbrattamento di muri con la croce uncinata.

65 Rapporto e avamprogetto 2009, n. 6.3.

66 Se il legislatore vuole limitare il margine di manovra dei tribunali, Ë possibile emanare un'ordinanza che definisca i simboli nazionalsocialisti vietati.

67 Il saluto nazista compiuto in pubblico (DTF 140 IV 102 consid. 2.4) e il gesto della ´Quenelleª compiuto in pubblico (DTF 143 IV 308) possono, a seconda delle circostanze e delle peculiarit‡ locali e/o della cerchia di destinatari, rappresentare una professione personale non punibile, una propagazione di un’ideologia secondo l’art. 261bis capoverso 2 o un discreditamento secondo il capoverso 4 del medesimo articolo (DTF 140 IV 102).

68 Il gesto Ë compiuto tenendo un braccio teso verso il basso con il palmo aperto e la mano dell'altro braccio posta sulla spalla o sulla parte superiore del braccio teso. 29/40