Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine

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3 Punti essenziali del progetto

3.1 Normativa proposta

3.1.1 Legge speciale

3.1.1.1 Bene giuridico

I beni giuridici sono interessi tutelati dall'ordinamento giuridico che corrispondono ai valori fondamentali di una societ‡. In questo senso, le norme del CP riflettono le convinzioni di una comunit‡ giuridica. Sono punibili solo coloro che agiscono in pubblico, ossia che esprimendo un’opinione violano o mettono in pericolo altri beni giuridici (p.es. la tranquillit‡ pubblica o la dignit‡ umana nel caso della discriminazione razziale).

Quali interessi giuridici siano tutelati dall'articolo 261bisCP non manca di suscitare controversie nella dottrina. La dottrina dominante qualifica la dignit‡ umana come bene giuridico protetto e la tranquillit‡ pubblica come bene giuridico accessorio37 adducendo che, logicamente, la tranquillit‡ pubblica puÚ essere solo un bene giuridico accessorio, perché è protetta dall’intero CP38. Secondo quest’opinione, tutti i reati di cui all’articolo 261bisCP violano la dignit‡ umana e, quindi, sono reati di lesione. Secondo altri autori39 e il messaggio40 relativo all’articolo 261bisCP, la tranquillit‡ pubblica Ë il principale o unico bene giuridico protetto. Di conseguenza, l’articolo 261bis CP concerne un reato di pericolo astratto.

La dottrina dominante Ë ampiamente e fortemente criticata, in particolare da Kunz nella sua analisi dell’opinione di Niggli41. Kunz ammette che la disposizione antidiscriminatoria dell'articolo 261bisCP ravvisa un carattere che si puÚ definire ambivalente in una certa misura (messa in pericolo astratta della pace interna attraverso l'avvelenamento del clima politico e violazione della dignit‡ umana di determinate persone attraverso l’attribuzione di caratteristiche che negano la qualit‡ di membri a pari diritto della comunit‡ umana). Per Kunz, l'articolo 261bisCP concerne un reato di pericolo astratto che va riferito alla pace sociale e, quindi, alla pace giuridica. Noll/Drei-

fuss/Markwalder aggiungono ai beni giuridici da proteggere nel contesto dell’utilizzo di simboli di odio nazionalsocialista il senso di sicurezza soggettivo42, del quale l'attuale

37 DTF 123 IV 202 consid. 3a; 124 IV 121 consid. 2c; 126 IV 20 consid. 1c; BSK Strafrecht II-Schleiminger Mettler, Art. 261bis StGB, N 8; Niggli, N

451 segg., 458; OFK StGB-Weder, Art. 261bis, N 2; Handkommentar StGB-Wohlers, Art. 261bis, N 1., Noll/Dreifuss/Markwalder, pag. 484 segg., 487; PC CP, Art. 261bis, N 2; CR-CP II-Mazou, Art. 261bis, N 3.

38 Niggli, N 288 segg.

39 Trechsel/Vest, Art. 261bis, N 6; M¸ller pag. 659 segg., 664.

40 FF 1992 III 217 segg. 249 e 255 seg.

41 Kunz, pag. 223-233, 224.

42 Noll /Dreifuss /Markwalder, pag. 484-501.