Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine

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situazione giuridica/giurisprudenza non tiene sufficientemente conto43. Gli stessi autori ritengono che l’obbligo di protezione sancito dalla Costituzione e dal diritto internazionale non sia adempito in misura sufficiente.

L’utilizzo di simboli del nazionalsocialismo negli spazi pubblici lede i beni giuridici della tranquillit‡ pubblica e della dignit‡ umana. Da un lato, il fatto di mostrare simboli Ë un’espressione personale; dall'altro, puÚ intimidire i membri di singoli gruppi o addirittura interi gruppi. In questo senso, i simboli nazionalsocialisti possono essere percepiti come una minaccia nello spazio pubblico dalle persone o dai gruppi di persone presi di mira. Questi simboli sono sinonimo di discriminazione razziale, antisemitismo e glorificazione della violenza (oltre che di discriminazione in generale) e mettono a repentaglio la coesistenza pacifica nella societ‡. Hanno il potenziale per avvelenare il clima all'interno della societ‡ e porre le basi per atti violenti e che incitano all'odio44.

3.1.2 Concorso di reati

Tra un’azione che adempie le fattispecie dell’articolo 261bisCP e un’azione che rappresenta un semplice utilizzo pubblico di un simbolo nazionalsocialista ai sensi della nuova norma vi Ë un reale concorso di reati, vale a dire che l’autore delle due azioni sarà punito per due reati.

Esempio: una persona fa commenti razzisti e dispregiativi nei confronti di un'altra persona mentre indossa una maglietta con le rune delle SS. Oppure, durante una manifestazione, una persona che porta una bandiera con la svastica fa commenti razzisti e discriminatori. In questo caso, la persona commette due infrazioni e sar‡ quindi punita con una multa o la reclusione per aver violato l'articolo 261bisCP e con una multa per aver mostrato un simbolo vietato.

Se, tuttavia, un unico atto soddisfa le fattispecie di cui all’articolo 261bis(cpv. 2 o 4) CP, si applicher‡ solo questa disposizione che in questo caso contempla gli atti vietati dalla legge speciale per cui non vi Ë spazio per la disposizione penale di legge speciale. Quest’ultima si applica solo nell’ambito della ´lacunaª individuata, pi˘ precisamente agli atti attualmente non punibili che consistono nel mostrare, diffondere, portare e utilizzare i simboli in questione senza l’intenzione di propagare un’ideologia, senza violare e senza discriminare o discreditare una persona o un gruppo di persone (cfr. 1.3).

43 Noll /Dreifuss /Markwalder, pag. 497.

44 Rossegger/Graf/Urbaniok/Lau/Witt / Endrass, pag. 205 segg.