Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine
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4.1.2 Capoverso 2 (simboli religiosi)
Il divieto di simboli nazionalsocialisti interessa gli oggetti e i simboli del regime nazionalsocialista. La croce uncinata, in particolare, Ë un simbolo molto antico, utilizzato in Asia, e soprattutto in India, Ë spesso associata a varie religioni quali me l'induismo, il buddismo o il giainismo. In queste culture, la svastica (dal sanscrito: svastika) Ë un simbolo solare ed Ë vista come un ´portafortunaª. » quindi opportuno chiarire il campo d’applicazione della legge (art. 1 cpv. 2 AP-LDSN) di modo che i simboli religiosi esistenti identici o somiglianti ai simboli nazionalsocialisti siano esclusi dal campo d’applicazione del divieto.
Il carattere ´religiosoª non Ë dato da una mera convinzione morale profonda. PuÚ accadere che i termini ´religioniª, ´credenzeª o ´opinioniª vengano confusi55. L’esclusione dei simboli religiosi si riferisce unicamente alle religioni esistenti che presentano caratteristiche riconosciute dalla dottrina e giurisprudenza quali l'induismo o il buddismo, senza perÚ estendersi alle convinzioni morali prive di un legame diretto con una divinit‡ o una trascendenza56.
4.1.3 Oggetto
Ci si chiede se sia necessario menzionare tutte e quattro le azioni incriminate, ovvero l’utilizzare, il portare, il mostrare e il diffondere i simboli in questione, poichÈ in linea di principio, le nozioni di ´portareª e ´mostrareª sono gi‡ incluse in quelle di ´utilizzareª e ´diffondereª. Considerato tuttavia che una descrizione pi˘ precisa delle singole azioni vietate gi‡ nella fattispecie penale puÚ aiutare i cittadini a capire meglio quali sono i comportamenti vietati, il capoverso 1 dell’articolo 1 menziona tutte e quattro le azioni. Le nozioni di ´utilizzareª e ´diffondereª contengono, oltre a quelle summenzionate (portare e mostrare), anche altre azioni. Il rapporto e l’avamprogetto del 2009 definiscono le nozioni di ´utilizzareª e ´diffondereª e riportano esempi pratici che illustrano i vantaggi di queste scelte terminologiche: in questo contesto ´utilizzareª significa indossare, propagare, offrire, mostrare, esporre o rendere in altro modo accessibili. Sempre secondo il rapporto, non si comprende, ad esempio, in che modo il fatto di mostrare un oggetto in pubblico possa differenziarsi dall’esporlo in pubblico. » infatti difficile stabilire se qualcuno apponendo una svastica, ad esempio sulla propria cassetta della posta visibile al pubblico, stia mostrando o esponendo tale simbolo. Il termine ´utilizzareª consente di escludere queste sottili distinzioni, in parte di natura del tutto teorica, e di includere invece anche ad esempio il fatto di imbrattare i muri con croci uncinate. Per ´utilizzareª s’intende quindi anche nel presente contesto il fatto di impiegare i simboli del nazionalsocialismo in pubblico. Nel citato rapporto il termine ´diffondereª Ë stato definito con la trasmissione elettronica, orale o scritta all’indirizzo
55 K¸hler, pag. 215.
56 Cfr. DTF 119 Ia 178 consid. 4b sulla definizione della libert‡ di religione.