Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine

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della libertà d’opinione69. Il compito del legislatore Ë quindi definire con precisione le eccezioni, che non devono tuttavia essere intese in senso troppo lato. Non dovrebbe infatti essere possibile giustificare tutto sotto il manto del contesto educativo, artistico o culturale, storico, giornalistico e scientifico anche perchÈ contraddirebbe lo scopo di questa disposizione di deroga. In ogni singolo caso deve essere chiaro che l’utilizzo del simbolo vietato Ë opportuno e necessario, altrimenti il rischio di abuso sarebbe troppo elevato.

L’articolo 2 capoverso 2 contiene le eccezioni al divieto di utilizzare simboli nazionalsocialisti per scopi educativi, artistici e culturali, storici, giornalistici e scientifici. Per ´scopi giornalisticiª s’intendono gli articoli che appaiono sulla stampa, in Internet, in televisione eccetera che riferiscono di fatti quali gli imbrattamenti di muri con croci uncinate, l’esibizione di bandiere con croci uncinate durante manifestazioni o incontri dell’estrema destra. In questo contesto, Ë possibile mostrare immagini dei simboli incriminati senza incorrere in una sanzione. Le eccezioni nel campo dell'arte e della cultura includono ad esempio la satira, che viene definita come un genere artistico (letteratura, caricatura, film) che critica persone ed eventi attraverso l'esagerazione, l'ironia e lo scherno pungente, li espone al ridicolo, ne denuncia le condizioni e li colpisce con arguzia tagliente70. Il confine tra scopi educativi, storici e scientifici Ë sicuramente labile, ma si Ë voluto menzionare tutti e tre gli ambiti per descrivere le eccezioni nel modo pi˘ preciso possibile. Per motivi ´storiciª s’intendono, ad esempio, i monumenti commemorativi, le rappresentazioni di uniformi, armi eccetera71, che non hanno uno scopo educativo, scientifico o culturale, ma (solo) solo un valore informativo.

4.3 Articolo 3 (confisca di oggetti)

I simboli – semprechÈ si tratti di bandiere, distintivi, emblemi od oggetti che raffigurano o contengono i simboli in questione o loro varianti, quali scritti, registrazioni sonore e visive o immagini – sono confiscati conformemente all’articolo 69 CP.

L’articolo 8 capoverso 1 LMD precisa che con la riscossione della multa disciplinare sono messi al sicuro gli oggetti che devono essere confiscati secondo l’articolo 69 CP, e l’articolo 8 capoverso 2 LMD chiarisce che gli oggetti messi al sicuro sono considerati confiscati con il pagamento della multa. La persona che contesta la sussistenza delle condizioni per la confisca, deve opporsi alla procedura della multa disciplinare cosÏ da avviare un procedimento penale ordinario (art. 13 cpv. 2 LMD). La multa disciplinare puÚ essere inflitta anche nella procedura penale ordinaria (art. 14 LMD).

69 BSK BV-Hertig, Art. 16 BV, N 36.

70 In Germania, l'utilizzo di simboli nazionalsocialisti Ë socialmente accettabile e quindi non punibile se un osservatore imparziale puÚ riconoscervi un rifiuto dell'ideologia nazionalsocialista, come nel caso della satira in questo caso.

71 Nel quadro p. es. di una retrospettiva delle uniformi militari europee del XX secolo.