Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine
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DPmin prevede che Ë passibile di multa solo il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni (cfr. 3.1.3.1).
3.2 Questioni legate all’attuazione – attuazione da parte della Confederazione
L'attuazione del divieto dell'utilizzo in pubblico di simboli nazionalsocialisti (razzisti, che esaltano la violenza ed estremisti) solleva la questione della competenza legislativa. Si tratta anche di precisare la demarcazione tra il diritto penale e il diritto di polizia. Occorre quindi innanzitutto chiarire se la Confederazione ha la facolt‡ di legiferare nell'ambito in questione, perchÈ la competenza che la Costituzione non attribuisce alla Confederazione ricade sui Cantoni. La legislazione nel campo del diritto penale compete alla Confederazione (art. 123 Cost.). Il divieto di diritto penale va preso in considerazione se l'obiettivo Ë una soluzione uniforme su scala nazionale con un approccio repressivo. L’attuazione del diritto di polizia spetta primariamente ai Cantoni. La prevenzione delle minacce per la sicurezza e l'ordine pubblici Ë compito della polizia. L'utilizzo in pubblico dei simboli in questione puÚ essere considerato una minaccia di questo tipo. Se, invece, l’obiettivo è una soluzione con un approccio prevalentemente preventivo, la responsabilit‡ ricadr‡ sui Cantoni e le corrispondenti disposizioni dovranno essere inserite nelle leggi cantonali di polizia o di sicurezza. I Cantoni sono liberi di decidere se legiferare.
L'attuale necessit‡ di agire, le considerazioni al numero 6.2 (in particolare sulla prevenzione generale positiva) e la dichiarazione dell'allora Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia al Consiglio degli Stati nel dicembre 202348, secondo cui era necessario adottare, oltre alle misure di prevenzione nella lotta contro il razzismo e l'antisemitismo – cui il Consiglio ha sempre voluto dare la priorit‡ – anche misure repressive, depongono a favore dell'inserimento del divieto in una legge speciale (o nel CP) sulla base dell'articolo 123 capoverso 1 Cost. Il numero 1.5.1.2 illustra le ragioni per cui Ë preferibile l'attuazione in una legge speciale. Il capitolo seguente illustra i commenti ai singoli articoli dell’avamprogetto di legge federale sul divieto dell'utilizzo pubblico di simboli nazionalsocialisti (AP-LDSN).
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Articolo 1 (oggetto e campo d’applicazione)
4.1.1 Capoverso 1 (campo d’applicazione)
Il campo d’applicazione del divieto si limita agli atti commessi in pubblico. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, Ë da considerarsi pubblico ciÚ che Ë rivolto a una cerchia di persone relativamente ampia non caratterizzata da relazioni personali49 o
48 RU 2023 pag. 1247
49 DTF 130 IV 111 consid. 3.1.