Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine

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della forma82 e dei mezzi83 di comunicazione (immagini, gesti, danza, simboli84, bandiere85, striscioni86).

La norma penale deve rispettare il principio di proporzionalit‡. La sanzione proposta nella nuova norma rappresenta un mezzo proporzionato, in particolare perchÈ la configurazione come fattispecie contravvenzionale tiene conto del fatto che si tratta di atti con un carattere illecito relativamente minore rispetto alle violazioni dell'articolo 261bis CP. La norma proposta deve rappresentare uno strumento adeguato e necessario per preservare la tranquillit‡ pubblica e tutelare la dignit‡ umana. Il diritto penale non Ë in grado (da solo) di rispondere a modelli comportamentali problematici. Tuttavia, il diritto penale riflette i valori morali fondamentali di una societ‡ e ha un effetto di prevenzione generale positiva che rafforza la fiducia (fiducia nell’ordinamento giuridico) e la stabilit‡ sociale (conferma della validit‡ della norma) nel senso di una prevenzione generale positiva87. Ne consegue che il proposto divieto di simboli nazionalsocialisti volti a discreditare o diffamare sistematicamente persone in base alla loro appartenenza a una razza, un’etnia o una religione, al loro orientamento sessuale, alla loro identit‡ di genere, alle loro convinzioni politiche o a causa della loro disabilit‡ mentale o fisica, Ë uno strumento adeguato e necessario per preservare la tranquillit‡ pubblica e proteggere la dignit‡ umana. La disposizione derogatoria di cui all'articolo 2 capoverso 2 AP-LDSN (v. n. 4.2.2) assicura una tutela adeguata degli interessi individuali preponderanti nell'attuazione della prima tappa della mozione 23.4318 della CAG- S.

6.2 Compatibilit‡ con gli impegni internazionali della Svizzera

La normativa tange garanzie della CEDU e del Patto II dell’ONU88, segnatamente la libert‡ d’espressione (art. 10 CEDU, art. 19 Patto II dell’ONU).

In una societ‡ democratica liberale, la libert‡ d’espressione Ë un bene prezioso. Considerato tuttavia che nessun diritto fondamentale Ë incondizionato, il semplice fatto di constatare che una norma limita un diritto fondamentale non puÚ bastare a metterne in discussione la legittimit‡. Occorre piuttosto chiedersi se la limitazione sia appropriata. Nel diritto penale, le limitazioni alla libert‡ d’espressione sono piuttosto comuni e per certe infrazioni sono spesso pi˘ severe rispetto a quelle dell'articolo 261bisCP89. » il caso, ad esempio, dell'articolo 261 CP (perturbamento della libert‡ di credenza e di

82 DTF 127 I 145, 152 consid. 4b.

83 DTF 117 Ia 472, 478 consid. 3c; Corte EDU Women on Waves c. Portogallo, 31276/05 [2009], n. 30.

84 Corte EDU Vajnaj c. Ungheria (stella rossa come spilla), 33629/06 [2009], DTF 117 Ia 472, 478 consid. 3c (spille).

85 DTF 107 Ia 59 consid. 5b, 62.

86 DTF 111 Ia 322 consid. 6a.

87 Cfr. al riguardo ´Bericht Verfassungsschutzª, pag. 5: gli estremisti di destra vedono il silenzio e il voltarsi dall'altra parte come un'approvazione e possono quindi sentirsi legittimati a compiere ulteriori e spesso gravi attacchi contro i deboli e le minoranze

88 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, Patto II dell’ONU; RS 0.103.2.

89 Niggli/Fiolka, pag. 99-106.