Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine

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chiamati a intervenire solo raramente (in caso di opposizione a una multa). La procedura della multa disciplinare non sovraccaricherebbe quindi ulteriormente le autorit‡ di perseguimento penale e quelle incaricate di applicare la legge, e l’onere di lavoro aggiuntivo sarebbe minore rispetto a un’attuazione nel CP. Un regolamento nel CP implicherebbe la competenza sistematica dei ministeri pubblici e dei tribunali. » difficile stimare il numero di nuovi casi da giudicare e i costi associati. Le cifre citate da FSCI/GRA e CICAD (cfr. n. 1.1) forniscono tuttavia già un’idea del numero di casi che potrebbero finire dinanzi alle autorit‡ di perseguimento penale, almeno finchÈ il nuovo divieto non avr‡ esplicato tutti i suoi effetti.

Una nuova norma o legge speciale permette di disciplinare in modo esaustivo la punibilità dell’utilizzo di simboli nazionalsocialisti negli spazi pubblici. Se le norme cantonali sono in contrasto con quelle federali, queste ultime prevalgono in virt˘ della loro forza derogatoria. Le norme cantonali che vanno oltre le norme federali potrebbero tuttavia continuare ad applicarsi (v. anche n. 1.1 sui divieti di simboli esistenti e sui divieti di simboli de lege ferenda in alcuni Cantoni).

5.3 Ripercussioni per la societ‡

Le iniziative parlamentari depositate in alcuni Cantoni, le dichiarazioni politiche delle due Camere federali e numerosi articoli di giornale mostrano che esiste un ampio consenso sociale sul fatto che i simboli nazionalsocialisti non hanno posto nello spazio pubblico. L'attuazione della prima tappa della mozione della CAG-S 23.4318 risponde a questa esigenza sociale. Il divieto puÚ quindi avere un impatto positivo diretto sulla fiducia dei cittadini nello Stato e sul loro senso di sicurezza.

5.4 Ripercussioni per l’economia

Il divieto di utilizzare, diffondere, portare e mostrare pubblicamente simboli nazionalsocialisti ha un impatto sulla vendita e sul commercio di oggetti che rappresentano o contengono tali simboli. La propaganda pubblica nello spazio sia virtuale sia reale soddisfa la fattispecie penale della diffusione (per la nozione di ´pubblicit‡ª in Internet, v.

n. 4.1.1). In linea di principio, non sono soggetti a restrizioni la vendita e il commercio di beni che presentano varianti dei simboli nazionalsocialisti, ad esempio codici alfanumerici, determinati marchi di abbigliamento o segni ´normaliª sviati dal loro significato originario. Solo l’utente può eventualmente commettere un’infrazione, precisato che il contesto e le circostanze del reato sono decisivi per una condanna.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalit‡

La nuova regolamentazione si fonda sulla competenza della Confederazione di legiferare nel campo del diritto penale (art. 123 cpv. 1 Cost., v. n. 3.2). Considerato che tange il diritto fondamentale della libertà d’opinione (art. 16 Cost.), deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 36 Cost. (limiti dei diritti fondamentali).