Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine

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Le restrizioni sono ammesse se:

• poggiano su una base legale sufficiente;

• sono giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione dei diritti fondamentali di terzi;

• sono proporzionate allo scopo e non tangono i diritti fondamentali nella loro essenza73.

Nel suo rapporto esplicativo del giugno 2009 concernente l’avamprogetto di modifica dell’articolo 261terCP e dell’articolo 171d CPM, il Consiglio federale Ë giunto alla conclusione che un divieto di simboli razzisti volti a discreditare o diffamare sistematicamente persone appartenenti a una razza, un’etnia o una religione Ë compatibile con la libertà d’opinione. Ha proposto l’introduzione di una contravvenzione semplice punibile con la multa74.

L’attuazione della mozione della CAG-S 23.4318 rappresenta un mezzo per tutelare la tranquillit‡ e la sicurezza pubbliche. Serve inoltre a proteggere lo Stato di diritto democratico e la dignit‡ umana.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la nozione di ´libertà d’opinioneª (o d’espressione) in una societ‡ pluralistica e democratica Ë intesa in senso lato e comprende tutte le comunicazioni del pensiero umano75, inglobando cosÏ anche dichiarazioni insostenibili, palesemente false76, provocanti o scioccanti77, semplificazioni o esagerazioni78. In una democrazia Ë essenziale che possano essere espressi anche punti di vista non graditi alla maggioranza o scioccanti per molti79. Il significato da dare a una dichiarazione Ë una questione giuridica che il Tribunale federale apprezza liberamente. Il fattore decisivo Ë il significato che un terzo imparziale attribuisce alla dichiarazione nelle circostanze date80. » quindi necessario che la dichiarazione sia intesa da terzi in senso razziale e discriminatorio e che l'imputato abbia tenuto conto del fatto che la sua dichiarazione avrebbe potuto essere interpretata in tal senso81. La tutela della libert‡ d’opinione non riguarda solo il contenuto della dichiarazione, ma anche la libera scelta

73 DTF 147 IV 145, 162 consid. 2.4.1; 137 IV 313, 323 consid. 3.3.1.

74 Rapporto e avamprogetto 2009, n. 6.1.

75 DTF 127 I 145, 152 consid. 4b.

76 DTF 131 IV 23 consid. 3.1 con ulteriore rinvio.

77 DTF 143 IV 193 consid. 1; 138 I 274, 281 consid. 2.2.1; 131 IV 23 consid. 3.1; Corte EDU Thorgeirson c. Islanda, 13778/88, A/239 [1992], n. 63; Corte EDU, Handyside c. Regno Unito, 5493/72, A/24 [1976], n. 49: ´[Das Recht der Meinungs‰usserung gilt auch] to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the populationª; Corte EDU Satakunnan Markkinapˆrssi Oy & Satamedia Oy c. Finlandia, 931/13 [2017], n. 124; SRG c. Svizzera, 34124/06 [2012], n. 51; cfr. anche DTF 146 II 217, 247 seg. consid. 8.2 con ulteriori rinvii; 138 I 274, 281 consid. 2.2.1.

78 DTF 143 IV 193 consid. 1; 131 IV 23 consid. 2.1, TF 6B_1126/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.1.1; 6B_644/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 1.3, entrambe con ulteriori rinvii.

79 DTF 143 IV 193 consid. 1; 138 I 274 consid. 2.2.1 on ulteriori rinvii; 131 IV 23 consid. 3.1; Corte EDU PerinÁek c. Svizzera [GC], 27510/08, Reports 2015, n. 196.

80 DTF 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 143 IV 193 consid. 1; 140 IV 67 consid. 2.1.2; TF 6B_1126/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.1.1; tutte con ulteriori rinvii.

81 DTF 140 IV 67 consid. 2.1.2; sentenza 6B_627/2015 del 4 novembre 2015, consid. 2.5 (tweet ´notte dei cristalliª). 34/40