Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine

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in entrambe le Camere il consenso della maggioranza dei membri (freno alle spese). Anche le disposizioni che influiscono sull’ammontare di un sussidio o di un contributo federale devono essere sottoposte al freno alle spese, anche se non costituiscono disposizioni che generano sussidi.

La modifica dell’articolo 34 capoverso 2 lettera c LAMal influisce sull’entità dei costi lordi nell’AOMS. È interessato il contributo federale alla riduzione dei premi dei Cantoni secondo l’articolo 66 LAMal. Poiché la presente modifica di legge contribuisce tuttavia a contenere i costi, non è necessario assoggettarla al freno alle spese.

6.5 Delega di competenze legislative

L’articolo 96 LAMal conferisce al Consiglio federale la competenza generale di emanare disposizioni d’esecuzione nel settore dell’AOMS. In virtù dell’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3 LAMal, il DFI emana disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della rimunerazione di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici. Con l’articolo 34 capoverso 2 lettera c AP-LAMal, al Consiglio federale è attribuita in aggiunta la competenza di allentare parzialmente il principio di territorialità per quanto riguarda i mezzi e gli apparecchi. D’ora in poi potrà prevedere che l’AOMS assuma i costi dei mezzi e degli apparecchi acquistati dagli assicurati in uno Stato membro dello SEE.