Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine

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n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/200946 a seguito della revisione della Convenzione AELS e ai sensi dell’articolo 95a LAMal. Tale diritto non ha lo scopo di armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale al fine di garantire la libera circolazione delle persone. Gli Stati contraenti sono in ampia misura liberi di determinare le forme concrete, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, devono rispettare i principi di coordinamento, quali il divieto di discriminazione, il calcolo dei periodi assicurativi e la prestazione transfrontaliera di servizi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009. Questi principi non sono interessati dalla presente revisione.

La Svizzera ha in larga misura armonizzato il suo diritto in materia di dispositivi medici con quello dell’UE. Pertanto, i prodotti provenienti dallo SEE soddisfano di principio requisiti equivalenti a quelli dei dispositivi medici svizzeri. I diritti dei pazienti applicabili nello SEE in caso di prestazioni transfrontaliere negli Stati membri dello SEE sono invece applicabili agli assicurati svizzeri solo nella misura in cui la fattispecie in questione rientri nell’ambito di applicazione degli accordi stipulati con l’UE, ossia il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009. La Svizzera non ha infatti recepito la direttiva 2011/24/UE (v. n. 2). Determinati acquisti di mezzi e di apparecchi nello SEE possono già essere disciplinati da queste disposizioni contrattuali (p. es. l’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni in situazioni di emergenza nello SEE). Il progetto disciplina l’acquisto di mezzi e di apparecchi nello SEE qualora non sia applicabile una disposizione che già oggi prevede la rimunerazione in caso di acquisto nello SEE.

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 200247 sul Parlamento (LParl), tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto soddisfa questo requisito. Le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. Il presente progetto prevede esplicitamente questa possibilità.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono

46 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante secondo l’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (una versione non vincolante e consolidata del regolamento è pubblicata in RS 0.831.109.268.11) nonché nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi dell’appendice 2 allegato K della Convenzione istitutiva dell’AELS.

47 RS 171.10