Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine

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In ragione della concorrenza dello SEE, le imprese svizzere potrebbero subire un potenziale calo del fatturato o della domanda. Tuttavia, ciò avverrebbe solo se la possibilità di acquisto nello SEE fosse effettivamente utilizzata. I dati in merito saranno rilevati e valutati attraverso un monitoraggio. Sono attesi effetti generali sulla concorrenza e sui prezzi attraverso un lieve aumento della pressione sui prezzi delle imprese in Svizzera in ragione della concorrenza dello SEE e dei suoi prezzi inferiori. A seconda della frequenza con cui verrà sfruttata la nuova possibilità, in Svizzera i prezzi diminuiranno in misura più o meno marcata. L’entità dell’effetto sui prezzi dipende quindi fortemente dall’attuazione, che influirà sulla frequenza con cui gli assicurati ricorreranno a questa nuova possibilità.

Per le piccole e medie imprese non si possono prevedere norme semplificate o comportanti costi inferiori, in quanto tutti i centri di consegna devono essere trattati allo stesso modo per quanto riguarda l’acquisto di mezzi e di apparecchi. Non è noto quale centro di consegna sarà interessato dalla nuova possibilità e in che modo. I requisiti normativi dipenderanno dall’attuazione, ma si prevede che saranno contenuti, in modo che il ricorso alla nuova possibilità non comporti oneri amministrativi eccessivi e venga quindi effettivamente sfruttato. L’esecuzione del disciplinamento può essere semplificata con l’ausilio di mezzi elettronici; spetta agli assicuratori decidere come attuare tali semplificazioni. La risposta, tuttavia, può essere data solo sulla base dell’attuazione. Le imprese interessate non possono essere sgravate mediante l’abrogazione di una regolamentazione, poiché il sistema vigente deve essere mantenuto e integrato con la novità introdotta (cfr. a questo proposito l’art. 4 della legge federale del 29 settembre 202344 sullo sgravio delle imprese [LSgrI]).

Le imprese non devono sostenere direttamente costi unici e i costi ricorrenti derivanti dagli obblighi di fare, tollerare o astenersi. Le eventuali minori entrate conseguenti alla modifica dipenderanno fortemente dalla configurazione dell’attuazione e dalla relativa frequenza di utilizzo della nuova possibilità. Il monitoraggio valuterà la frequenza con cui si opterà per l’acquisto nello SEE e soltanto sulla base di questi risultati sarà possibile stimare eventuali minori entrate per le imprese (cfr. art. 5 LSgrI).

Sulla base degli accertamenti già effettuati e delle ripercussioni, ritenute complessivamente esigue, non sono previste ulteriori analisi d’impatto della regolamentazione (AIR). In base all’articolo 32 LAMal, l’UFSP effettuerà un’analisi degli effetti.

5.4 Ripercussioni sui fabbricanti di mezzi e apparecchi interessati e sui centri di consegna

Il progetto non incide sulla quantità di prodotti necessari, ma solo sul fatto che possano essere acquistati sul mercato interno o nello SEE. Un cambiamento della quota di acquisto in Svizzera potrebbe avere ripercussioni sulla produzione nazionale. Va però

44 RS 930.31