Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine
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ai prezzi, spesso più bassi, praticati nello SEE, che comportano anche risparmi in termini di partecipazione ai costi. A prezzi più bassi, l’importo pagato in proprio che supera l’IMR è inferiore e gli assicurati ne traggono beneficio.
A questo si contrappone tuttavia anche un certo rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento in Svizzera. Se l’acquisto nello SEE ha ripercussioni negative sul volume del mercato in Svizzera, i centri di consegna potrebbero ridurre la loro offerta in Svizzera con possibili ripercussioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento. Nel complesso il rischio è considerato esiguo, visto che non tutti gli assicurati si avvarranno della nuova possibilità. Inoltre, la Confederazione può prevenire un rischio per l’approvvigionamento adeguando in qualsiasi momento l’elenco dei prodotti acquistabili nello SEE alle mutate condizioni. A tal fine, dovrebbe disporre delle informazioni relative alla situazione dell’approvvigionamento.
La misura garantisce ciò che già da tempo viene praticato anche in altri settori: l’acquisto di prodotti oltre i confini nazionali. Risponde così a una richiesta della popolazione, che spesso non comprende per quale motivo i prodotti acquistati nello SEE non siano rimunerati dall’AOMS – soprattutto quando sarebbero addirittura più convenienti per l’AOMS rispetto all’acquisto in Svizzera.
Non si prevede alcun impatto sull’ambiente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La base del progetto è costituita dall’articolo 117 della Costituzione federale (Cost.)45, che attribuisce alla Confederazione ampie competenze nella definizione dell’assicurazione malattie.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La modifica di legge proposta è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e con la Convenzione AELS. Dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone il 1° giugno 2002, la Svizzera partecipa al sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali introdotto dall’UE. In questo contesto, sulla base dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e per le relazioni con gli altri Stati dell’AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), la Svizzera applica il regolamento (CE)
45 RS 101