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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine
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Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti
O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
c. offre corsi di perfezionamento secondo l’allegato 3 aperti a tutti alle stesse condizioni;
d. ha accesso a una struttura e a un’attrezzatura idonee all’insegnamento e impiega docenti che dispongono di conoscenze didattiche e tecniche appropriate.
Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti
Art. 6 Autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELS
Le autorizzazioni di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere e possono essere prorogate in analogia all’articolo 3 capoverso 2.
Art. 7 Diplomi di formazione
1Il diploma di una scuola o di un istituto di formazione professionale è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se le capacità e le conoscenze di cui all’allegato 1 sono impartite in modo equivalente.
2L’UFSP decide in merito all’equivalenza su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. La decisione di equivalenza è valida cinque anni.
3Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, il regolamento d’esame e i contenuti dell’esame.
4Il certificato di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
5La durata di validità è limitata a cinque anni dal conseguimento del diploma e può essere prorogata in analogia all’articolo 3 capoverso 2.
Art. 8 Esperienza professionale
1Un’esperienza professionale nell’impiego di anidride carbonica in impianti è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 4.
2L’UFSP decide in merito all’equivalenza su domanda della persona interessata. Alla domanda vanno allegate le attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
3L’UFSP sente in proposito le autorità esecutive cantonali.
4La decisione dell’UFSP in merito all’equivalenza dell’esperienza professionale ha valore di autorizzazione speciale.
5La durata di validità è limitata a cinque anni dall’ultima attività svolta conformemente all’allegato 4 e può essere prorogata in analogia all’articolo 3 capoverso 2.