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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine

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Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti

O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

2Può revocare:

a. il riconoscimento di un organo di esame se questo viola le prescrizioni della presente ordinanza;

c. il riconoscimento di un centro di perfezionamento se questo non adempie più i requisiti di cui all’articolo 5 capoverso 3 o viola le prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 13 Organi d’esame

Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:

a. svolgono l’esame tecnico; provvedono affinché questo sia offerto all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;

b. designano gli esperti;

c. rilasciano le autorizzazioni speciali;

d. comunicano all’UFSP le persone cui è stata rilasciata un’autorizzazione speciale;

e. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate;

f. conservano tutti i documenti relativi all’esame tecnico per due anni;

g. presentano all’UFSP un rapporto annuale contenente le seguenti indicazioni:

1. numero degli esami svolti,

2. quota di superamento ripartita secondo i cinque ambiti tematici elencati nell’allegato 1,

3. quota di superamento nel caso sia stato svolto un esame con parte pratica,

4. irregolarità o particolari evenienze riscontrate nell’ambito degli esami, come ad esempio un numero marcatamente elevato di risposte errate in riferimento a determinate domande d’esame o ambiti tematici di cui all’allegato 1.

Art. 14 Centri di perfezionamento

I centri di perfezionamento hanno i seguenti compiti:

a. informano senza indugio l’UFSP in caso di cambiamenti essenziali concernenti i criteri per il riconoscimento quali centri di perfezionamento;

b. svolgono corsi di perfezionamento sui temi di cui all’allegato 1;

c. aggiornano il programma del corso di perfezionamento allo stato dell’arte più recente e informano sull’offerta di corsi secondo l’allegato 3 numero 2;