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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine
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Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti
O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
2Può revocare:
a. il riconoscimento di un organo di esame se questo viola le prescrizioni della presente ordinanza;
c. il riconoscimento di un centro di perfezionamento se questo non adempie più i requisiti di cui all’articolo 5 capoverso 3 o viola le prescrizioni della presente ordinanza.
Art. 13 Organi d’esame
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
a. svolgono l’esame tecnico; provvedono affinché questo sia offerto all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;
b. designano gli esperti;
c. rilasciano le autorizzazioni speciali;
d. comunicano all’UFSP le persone cui è stata rilasciata un’autorizzazione speciale;
e. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate;
f. conservano tutti i documenti relativi all’esame tecnico per due anni;
g. presentano all’UFSP un rapporto annuale contenente le seguenti indicazioni:
1. numero degli esami svolti,
2. quota di superamento ripartita secondo i cinque ambiti tematici elencati nell’allegato 1,
3. quota di superamento nel caso sia stato svolto un esame con parte pratica,
4. irregolarità o particolari evenienze riscontrate nell’ambito degli esami, come ad esempio un numero marcatamente elevato di risposte errate in riferimento a determinate domande d’esame o ambiti tematici di cui all’allegato 1.
Art. 14 Centri di perfezionamento
I centri di perfezionamento hanno i seguenti compiti:
a. informano senza indugio l’UFSP in caso di cambiamenti essenziali concernenti i criteri per il riconoscimento quali centri di perfezionamento;
b. svolgono corsi di perfezionamento sui temi di cui all’allegato 1;
c. aggiornano il programma del corso di perfezionamento allo stato dell’arte più recente e informano sull’offerta di corsi secondo l’allegato 3 numero 2;