Progetto
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti
O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 9 Rifiuto del riconoscimento
In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere l’equivalenza secondo l’articolo 8 anche se i requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.
Art. 10 Riconoscimento limitato
Se le qualifiche di cui agli articoli 6–8 sono limitate a uno o più fumiganti menzionati nell’articolo 2 capoverso 1, il riconoscimento è limitato di conseguenza.
Sezione 5: Compiti dei servizi competenti
Art. 11 UFSP
L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:
a. designa gli organi d’esame di cui all’articolo 13;
b. riconosce i centri di perfezionamento sentita la commissione per il rilascio della autorizzazioni speciali;
c. tiene e pubblica un elenco degli organi d’esame e dei centri di perfezionamento;
d. esercita la vigilanza secondo l’articolo 12;
e. decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dei diplomi di formazione e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
f. decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dell’esperienza professionale;
g. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
h. stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
i. istituisce una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali conformemente all’articolo 15.
Art. 12 Vigilanza
1Nell’ambito della sua attività di vigilanza all’UFSP ha la facoltà di:
a. chiedere agli organi d’esame e ai centri di perfezionamento informazioni o il rilascio di documenti pertinenti;
b. emanare direttive in merito al contenuto e allo svolgimento degli esami e dei corsi di perfezionamento.