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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine

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Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti

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Art. 9 Rifiuto del riconoscimento

In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere l’equivalenza secondo l’articolo 8 anche se i requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

Art. 10 Riconoscimento limitato

Se le qualifiche di cui agli articoli 6–8 sono limitate a uno o più fumiganti menzionati nell’articolo 2 capoverso 1, il riconoscimento è limitato di conseguenza.

Sezione 5: Compiti dei servizi competenti

Art. 11 UFSP

L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:

a. designa gli organi d’esame di cui all’articolo 13;

b. riconosce i centri di perfezionamento sentita la commissione per il rilascio della autorizzazioni speciali;

c. tiene e pubblica un elenco degli organi d’esame e dei centri di perfezionamento;

d. esercita la vigilanza secondo l’articolo 12;

e. decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dei diplomi di formazione e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;

f. decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dell’esperienza professionale;

g. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;

h. stabilisce un modello di autorizzazione speciale;

i. istituisce una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali conformemente all’articolo 15.

Art. 12 Vigilanza

1Nell’ambito della sua attività di vigilanza all’UFSP ha la facoltà di:

a. chiedere agli organi d’esame e ai centri di perfezionamento informazioni o il rilascio di documenti pertinenti;

b. emanare direttive in merito al contenuto e allo svolgimento degli esami e dei corsi di perfezionamento.