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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine

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Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti

O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

d. garantiscono un’organizzazione e uno svolgimento ineccepibili delle lezioni;

e. conservano tutti i dati concernenti i corsi di perfezionamento per due anni;

f. presentano all’UFSP un rapporto annuale concernente:

1. il numero di partecipanti a un corso di perfezionamento,

2. i partecipanti cui è stata prorogata la validità dell’autorizzazione speciale oppure della qualifica equiparata o equivalente,

3. i risultati del controllo di efficacia dell’apprendimento,

4. il risultato complessivo del sondaggio sulla soddisfazione.

Art. 15 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

1La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta da esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all’esecuzione, dei servizi cantonali, dell’ente responsabile, del mondo della scienza e dell’economia.

2Consiglia l’UFSP sulle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 6: Tasse, emolumenti

Art. 16

1Le tasse per l’esame tecnico sono rette dall’allegato 2 numero 5, quelle per il corso di perfezionamento dall’allegato 3 numero 9.

2Gli emolumenti riscossi per la rimanente esecuzione della presente ordinanza sono stabiliti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20052 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

3L’autorizzazione speciale è rilasciata o prorogata solo dopo il pagamento della tassa d’esame.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20053 concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti è abrogata.

2 RS 813.153.1

3 RU 2005 3447; RU 2009 451; RU 2012 6221; RU 2015 2003