Progetto

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti

O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

e. anidride carbonica in impianti.

2Chi impiega solo alcuni dei fumiganti di cui al capoverso 1 necessita unicamente di un’autorizzazione speciale limitata a uno o più di codesti prodotti.

3L’autorizzazione speciale è rilasciata a una persona dopo il superamento dell’esame tecnico.

Art. 3 Durata di validità e proroga

1L’autorizzazione speciale ha una durata di validità di cinque anni.

2È prorogata ogni volta di cinque anni dalla conclusione del corso di perfezionamento se prima della scadenza della durata di validità il titolare dell’autorizzazione speciale ha:

a. assolto un corso di perfezionamento secondo l’allegato 3; e

b. concluso con successo il corso di perfezionamento superando un esame.

3La conferma che il corso di perfezionamento è stato concluso con successo vale come prova della proroga.

Sezione 3: Esame tecnico e corso di perfezionamento

Art. 4 Esame tecnico

1L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.

2Se l’autorizzazione speciale è limitata, sono richieste capacità e conoscenze limitate ai prodotti in questione.

3I requisiti concernenti l’esame tecnico sono disciplinati nell’allegato 2.

4Gli organi d’esame valutano le capacità e le conoscenze necessarie in base a un mansionario elaborato dal DFI sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

Art. 5 Corso di perfezionamento

1I requisiti concernenti il corso di perfezionamento sono disciplinati nell’allegato 3.

2Il corso di perfezionamento deve essere svolto da un centro di perfezionamento riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

3Un centro di perfezionamento adempie i criteri per il riconoscimento se:

a. si tratta di un’istituzione con sede in Svizzera;

b. non persegue interessi particolari in relazione alla vendita o alla promozione della vendita di fumiganti;