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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine
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Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive
O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
3Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, il regolamento d’esame e i contenuti dell’esame.
4Il certificato di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
5La durata di validità è limitata a cinque anni dal conseguimento del diploma e può essere prorogata in analogia all’articolo 4 capoverso 2.
Art. 10 Esperienza professionale
1Un’esperienza professionale è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 4.
2L’UFSP decide in merito all’equivalenza su domanda della persona interessata. Alla domanda vanno allegate le attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
3L’UFSP sente in proposito le autorità esecutive cantonali.
4La decisione dell’UFSP in merito all’equivalenza dell’esperienza professionale ha valore di autorizzazione speciale.
5La durata di validità è limitata a cinque anni dall’ultima attività svolta conformemente all’allegato 4 e può essere prorogata in analogia all’articolo 4 capoverso 2.
Art. 11 Rifiuto del riconoscimento
In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere l’equivalenza secondo l’articolo 10 anche se i requisiti di cui all’articolo 10 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.
Sezione 5: Compiti dei servizi competenti
Art. 12 UFSP
L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:
a. designa gli organi d’esame di cui all’articolo 14;
b. riconosce i centri di perfezionamento sentita la commissione per il rilascio della autorizzazioni speciali;
c. tiene e pubblica un elenco degli organi d’esame e dei centri di perfezionamento;
d. esercita la vigilanza secondo l’articolo 13;
e. decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dei diplomi di formazione e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;