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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine

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Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive

O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

f. decide in merito a domande di riconoscimento dell’equivalenza dell’esperienza professionale;

g. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;

h. stabilisce un modello di autorizzazione speciale;

i. istituisce una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali conformemente all’articolo 16.

Art. 13 Vigilanza

1Nell’ambito della sua attività di vigilanza l’UFSP ha la facoltà di:

a. chiedere agli organi d’esame e ai centri di perfezionamento informazioni o il rilascio di documenti pertinenti;

b. emanare direttive in merito al contenuto e allo svolgimento degli esami e dei corsi di perfezionamento.

2Può revocare:

a. il riconoscimento di un organo di esame se questo viola le prescrizioni della presente ordinanza;

b. il riconoscimento di un centro di perfezionamento se questo non adempie più i requisiti di cui all’articolo 7 capoverso 3 o viola le prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 14 Organi d’esame

Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:

a. svolgono l’esame tecnico; provvedono affinché questo sia offerto all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;

b. designano gli esperti;

c. rilasciano le autorizzazioni speciali;

d. comunicano all’UFSP le persone cui è stata rilasciata un’autorizzazione speciale;

e. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate;

f. conservano tutti i documenti relativi all’esame tecnico per due anni;

g. presentano all’UFSP un rapporto annuale contenente le seguenti indicazioni:

1. numero degli esami svolti,

2. quota di superamento ripartita secondo i cinque ambiti tematici elencati nell’allegato 1,