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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine
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Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive
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2Gli emolumenti riscossi per la rimanente esecuzione della presente ordinanza sono stabiliti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20052 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
3L’autorizzazione speciale è rilasciata o prorogata solo dopo il pagamento della tassa d’esame.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20053 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive è abrogata.
Art. 19 Disposizioni transitorie
1Le autorizzazioni speciali rilasciate e le qualifiche riconosciute come equivalenti secondo il diritto anteriore restano valide fino al 31 dicembre 2030.
2Se entro il 31 dicembre 2030 è stato assolto un corso di perfezionamento secondo l’allegato 3, la validità dell’autorizzazione speciale rilasciata secondo il diritto anteriore è prorogata di cinque anni dalla conclusione del corso di perfezionamento.
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2 RS 813.153.1
3 RU 2005 3419; RU 2009 447; RU 2015 1999