Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
Poiché l’esecuzione dei provvedimenti da parte dei Cantoni avviene nell’ambito delle strutture esistenti secondo l’articolo 34 della legge sul CO2 (cfr. art. 50a cpv. 2 LEne), questi sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili per le misure di promozione nel Programma Edifici. Il capoverso 2 rimanda a tal fine al vigente articolo 57 capoversi 1 e 2 OEn e all’articolo 104 capoverso 2 dell’ordinanza sul CO2. Questi capoversi riportano i criteri centrali per il Programma Edifici, che si applicano per analogia anche al programma d’impulso in modo da evitare contraddizioni e consentire un’esecuzione uniforme. In particolare:
• le misure costruttive vengono promosse soltanto se le relative domande di promozione vengono presentate prima dell’inizio dei lavori di costruzione (art. 57 cpv. 1 OEn);
• i contributi di promozione non vengono impiegati per edifici e impianti pubblici della Confederazione e dei Cantoni e per impianti alimentati con energie fossili (art. 57 cpv. 2 OEn);
• i contributi di promozione non vengono impiegati per misure (art. 104 cpv. 2 dell’ordinanza sul CO2):
o attuate in imprese che sono soggette a un obbligo di riduzione secondo la legge sul CO2 o che partecipano al SSQE;
o attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO2 al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni;
o che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni.
In linea con le disposizioni del Programma Edifici, un Cantone può inoltre sospendere la promozione di singoli sistemi di riscaldamento alimentati a energie rinnovabili (M-04–M-06) nei comprensori in cui i Comuni abbiano effettuato una ripartizione spaziale su scala particellare e intendano realizzare una rete termica.
Articolo 54d Procedura, esecuzione e finanziamento
Il capoverso 1 disciplina le disposizioni in materia di procedura ed esecuzione della promozione, orientandosi per analogia (cfr. art. 50a cpv. 2 LEne) agli articoli 105–111 dell’ordinanza sul CO2 e agli articoli 59, 60, 63, 64 e 67 OEn. Tali articoli stabiliscono tra l’altro quanto segue:
• i contributi di base vengono versati annualmente ai Cantoni (una tantum a metà anno; art. 107 dell’ordinanza sul CO2);
• il Cantone viene indennizzato in modo forfettario con il 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili (art. 108 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2);
• l’UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale e stabilisce i principi; su tale base, il Cantone può rendere noto il programma di promozione nel proprio territorio (art. 109 dell’ordinanza sul CO2);
• i Cantoni presentano all’UFE entro il 15 marzo dell’anno successivo un rapporto, in particolare, sul numero e tipo di misure realizzate, sui mezzi finanziari impiegati a tale scopo, sui mezzi finanziari non utilizzati e sui controlli a campione svolti in loco (art. 59 OEn);
• i Cantoni garantiscono il corretto impiego dei mezzi di promozione, tra l’altro effettuando controlli a campione in loco (art. 60 cpv. 1–3 OEn);
• l’UFE effettua controlli a campione concernenti l’esecuzione di singole misure, l’utilizzazione dei contributi di base, la contabilità finanziaria, la prassi dell’esame della domanda e il controllo di qualità dei Cantoni (art. 60 cpv. 4 OEn);
35/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275