Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

4. Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Nell’articolo 1 sono elencati i principali contenuti della regolamentazione.

Articolo 2 Definizioni

Nell’articolo 2 sono definiti i concetti importanti per l’ordinanza, illustrati qui di seguito:

Le emissioni a monte e a valle (lett. a) sono le emissioni di gas serra generate da terzi nella catena del valore aggiunto durante l’intero ciclo di vita di un prodotto o di una prestazione. Nelle convenzioni linguistiche internazionali queste emissioni sono designate anche come «Scope 3». Nel «Greenhouse Gas Protocol» è presente una definizione riconosciuta (cfr. all. 1 e commenti relativi all’arti. o 3 Calcolo). Fanno eccezione le emissioni che sono già tenute in considerazione come emissioni dirette o indirette nel bilancio dei gas serra dell’impresa. Le emissioni dirette e indirette sono già definite nell’articolo 2 LOCli:

• le emissioni dirette comprendono le emissioni di gas serra generate nella fase di esercizio nell’impresa, in particolare dalla combustione di combustibili e carburanti fossili;

• le emissioni indirette sono definite nella LOCli come emissioni di gas serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata; comprendono per esempio emissioni generate durante la produzione di energia elettrica utilizzata in un’impresa;

• alcuni esempi di emissioni a monte sono per esempio quelle generate durante la produzione di un materiale di base (p. es. metallo) che viene poi trasformato nell’impresa o anche le emissioni dovute ai viaggi d’affari; le emissioni a valle includono invece per esempio le emissioni dovute all’utilizzo dei prodotti di un’impresa o al loro smaltimento.

Alla lettera b sono definite le reti termiche. Una rete termica è un’infrastruttura che assicura il riscaldamento o il raffreddamento di diverse utenze attraverso almeno una fonte.

Articolo 3 Calcolo

Per orientare in modo coerente l’agire individuale e istituzionale agli obiettivi di protezione del clima, servono dati attendibili, possibilmente precisi e completi sulle emissioni di gas serra. Si possono così confrontare tra loro diverse opzioni di intervento in relazione agli effetti sul clima. Ciò presuppone però che i dati sulle emissioni di gas serra siano rilevati secondo metodi uniformi e che si possano confrontare i dati di diversi offerenti.

Di norma, le emissioni di gas serra dirette causate da un’impresa (emissioni di ambito 1 [«Scope 1»] secondo il Protocollo GHG14) possono essere calcolate in modo più semplice e preciso rispetto alle emissioni indirette di gas serra generate per l’approntamento dell’energia acquistata (emissioni di ambito 2 [«Scope 2»] secondo il ProtocolloGHGl) o alle emissioni dei processi a monte e a valle (emissioni di ambito 3 [«Scope 3»] secondo il Protocollo GHG). Inoltre, il più delle volte un’impresa può anche influenzare e controllare maggiormente le emissioni di gas serra dirette. Per tenere conto di tale circostanza e rendere trasparenti le diverse fonti di emissioni, le emissioni di gas serra dirette e indirette e quelle dei processi a monte e a valle (p. es. nel quadro dei cronoprogrammi volontari per le imprese, se questi includono volontariamente anche emissioni di ambito 3) devono essere calcolate e indicate separatamente (cpv. 1). È così garantita anche la comparabilità con l’inventario dei gas serra.

14 Cfr. Homepage | GHG Protocol 10/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275