Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 16 pagine

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minima dei Cantoni le economie domestiche soggette a imposta che non pagano premi per l’AOMS. GR fa presente che per il 2020, secondo i dati dell’AFC, il numero di contribuenti, pari a 213 131, è notevolmente superiore al numero di assicurati secondo la statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria (203 766 persone). Per GR vi sono forti indizi che per il calcolo del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso determinati gruppi di persone siano stati tenuti in conto due volte. Inoltre, l’avamprogetto prevede che sia considerato il reddito imponibile secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), senza alcuna correzione. Secondo GR il tenore dell’atto normativo, con l’espressione «in base al», consentirebbe di dedurre dal reddito imponibile le deduzioni fiscali consentite dalla LIFD.

4.2.3 Articolo 14 segg. Reddito scalare

Secondo GR è imprescindibile che anche i redditi imponibili vengano scalati da t-5 a t-2.

4.2.4 Articolo 20 segg. Adempimento dei sussidi minimi da parte dei Cantoni

TG chiede una base legale che protegga i Cantoni da un procedimento legale qualora questi ultimi abbiano messo a preventivo le quote minime richieste, ma non le abbiano adempiute.

4.2.5 Articolo 27 Entrata in vigore

TG chiede un’entrata in vigore della disposizione il 1° gennaio 2027.

5 Altre osservazioni

- Affinché AG possa utilizzare in modo il più possibile completo le risorse messe a disposizione per la riduzione dei premi, dall’agosto 2023 (e quindi per la prima volta per l’anno di riduzione dei premi 2024) il centro di competenza per le assicurazioni sociali del Cantone di Argovia (SVA Aargau) effettua ogni anno cosiddette simulazioni. Sulla base delle simulazioni effettuate, il Consiglio di Stato stabilisce poi annualmente gli elementi di calcolo, facendo in modo, tra l’altro, che avvenga una ripartizione il più possibile completa delle risorse disponibili per la riduzione dei premi (sussidio del Cantone e della Confederazione). Un’entrata in vigore il 1° gennaio 2026 non appare realizzabile a causa delle modifiche di legge da effettuare.

- BE chiede che l’avamprogetto sia rielaborato, formulandolo e presentandolo in modo che sia chiaramente comprensibile e attuabile senza difficoltà per i Cantoni. La struttura e le numerose formule complesse sono estremamente difficili da comprendere.

- BS ritiene inopportuno stabilire le quote che spettano a ciascun Cantone in base alla popolazione residente e al numero di assicurati come previsto dall’articolo 66 capoverso 3 LAMal. Questo metodo non terrebbe conto a sufficienza delle particolarità dei Cantoni. Le quote del sussidio della Confederazione che spettano ai singoli Cantoni andrebbero piuttosto calcolate anch’esse in base ai costi lordi dell’AOMS.

- BL ritiene inappropriato che con l’attuale chiave di ripartizione secondo l’articolo 66 capoverso 3 LAMal il sussidio della Confederazione non pervenga ai beneficiari di riduzioni dei premi che più soffrono a causa dei premi elevati. Chiede pertanto che in futuro la quota della Confederazione sia calcolata sulla base dei costi lordi cantonali.

- Secondo GR si dovrebbe valutare di quali deduzioni fiscali consentite dalla LIFD e che non riducono a lungo termine la capacità economica dei contribuenti occorrerebbe tenere conto anche per il calcolo del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso.

- TG ritiene che i dettagli dei calcoli dei sussidi non siano comprensibili e chiede che possano essere desunti in modo più semplice, approssimativo.

- TI avrebbe auspicato nell’ordinanza una definizione del reddito disponibile ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1terLAMal qualora i Cantoni non adempiano a quest’obbligo, o almeno una corrispondente raccomandazione da parte della Confederazione. Inoltre, i principi di finanziamento e di ripartizione del sussidio della Confederazione continuano a non considerare a sufficienza le peculiarità cantonali come l’età o il sesso degli assicurati, nonostante queste si ripercuotano sui premi delle casse malati.