Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 16 pagine
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Ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM)
4.1.1 Articolo 2 Definizioni
Per VD, all’articolo 2 capoverso 2 occorre precisare «t+1» per coerenza e chiarezza: «Per anno successivo si intende l’anno civile che segue l’anno di esecuzione. Nelle formule è espresso con t+1». Per gli stessi motivi, all’articolo 2 capoverso 3 occorre precisare «t-1»: «Per anno precedente si intende l’anno civile che precede l’anno di esecuzione. Nelle formule è espresso con t-1».
4.1.2 Articolo 4 Informazione e pubblicazione Comunicazione anticipata della percentuale se si riscontra una differenza significativa
CDS, AG, AI, BL, FR, JU, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, UR, VS e ZH sono del parere che i dati rilevanti per i Cantoni debbano essere comunicati il prima possibile. La Confederazione sarebbe in grado di calcolare il sussidio minimo definitivo in franchi in ottobre, dopo l’approvazione dei premi. Un calcolo ancora più anticipato non è possibile. Per il sussidio minimo in percentuale, invece, sarebbe eventualmente possibile una comunicazione anticipata ai Cantoni. Chiedono di aggiungere all’articolo 4 il seguente capoverso:
3Se calcolando la quota minima percentuale (Min_%t) l’UFSP riscontra differenze significative rispetto alle stime della quota minima percentuale effettuate nella primavera dell’anno precedente, esso comunica immediatamente ai Cantoni interessati le quote minime percentuali previste.
BE chiede che la stima di cui al capoverso 1 avvenga al più tardi nella settimana di calendario 14 e i sussidi definitivi siano resi noti cinque giorni dopo la pubblicazione dei premi, recapitando ai Cantoni anche i calcoli. SZ chiede di rendere noti i rispettivi importi il prima possibile.
FR e VS chiedono che la stima di cui al capoverso 1 sia effettuata entro la fine di aprile e quella di cui al capoverso 2 entro cinque giorni dall’approvazione dei premi. Inoltre, per FR, VD e VS occorre aggiungere in un ulteriore capoverso che l’UFSP trasmette ai Cantoni i calcoli dettagliati del sussidio minimo e i dati di base dell’assicurazione obbligatoria delle cure-medico sanitarie (AOMS) e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) utilizzati a tale scopo.
NE e GE chiedono anche che l’UFSP effettui una stima al più tardi entro la fine di aprile dell’anno precedente. Come CDS, NE chiede che questa stima sia comunicata senza indugio ai Cantoni. Per NE, la pubblicazione di cui all’articolo 4 capoverso 2 dell’avamprogetto deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dall’approvazione dei premi. Per GE, deve essere effettuata «il prima possibile». NE chiede che l’UFSP fornisca ai Cantoni i dettagli dei calcoli relativi ai sussidi minimi e ai sussidi federali entro le stesse scadenze. Chiede infine che all’avamprogetto sia aggiunto un capoverso 4: «I dati dettagliati utilizzati dall’UFSP per il calcolo del sussidio minimo sono trasmessi ai Cantoni conformemente alle scadenze fissate nei capoversi 1 e 2 dell’articolo 4».
4.1.3 Articolo 5 Competenza cantonale
FR, GE, JU, NE, VD e VS chiedono un disciplinamento della competenza per gli assicurati che percepiscono l’aiuto sociale a tenore della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1), dal seguente tenore:
3In caso di trasferimento di domicilio di una persona che percepisce l’aiuto sociale, è competente per il versamento della riduzione dei premi:
a) il Cantone di domicilio precedente finché non viene meno il diritto all’aiuto sociale mensile;
b) il nuovo Cantone di domicilio a partire dall’inizio del diritto all’aiuto sociale mensile. 5/16