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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
vii) il sostegno logistico (ad esempio materiale, forniture mediche e altre forniture utili e trasporto).
3. A livello nazionale
Valutazione e notifica. Ogni Stato Parte sviluppa, rafforza e mantiene le Lecapacità essenziali che permettono di:
(a) valutare tutte le comunicazioni di eventi urgenti entro 48 ore; e
(b) notificare immediatamente all’OMS tramite il Centro nazionale per il RSI i casi in cui la valutazione indichi che l’evento deve essere notificato ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 6 e dell’allegato 2 nonché di informare l’OMS ai sensi dell’articolo 7 e del paragrafo 2 dell’articolo 9.
Prevenzione, preparazione e Rrisposta di sanità pubblica. Ogni Stato Parte sviluppa, rafforza e mantiene le capacità essenziali che permettono di:Le capacità di:
a) determinare rapidamente le misure di controllo richieste per evitare una diffusione nazionale e internazionale;
b) garantire la sorveglianza; c) impiegare personale specializzato; d) garantire le analisi di laboratorio di campioni (condotte a livello nazionale o tramite centri collaboratori); e) fornire aiuto logistico (materiale, forniture mediche e altre forniture utili e trasporto); f) fornire assistenza sul posto, quando richiesta per completare le indagini locali; g) elaborare e/o diffondere linee guida per la gestione clinica dei casi e la prevenzione e il controllo delle infezioni; h) garantire l’accesso ai servizi sanitari e ai prodotti sanitari necessari per la risposta; i) garantire la comunicazione sui rischi, compresa la gestione della misinformazione e della disinformazione; j) fornire un collegamento operativo diretto con funzionari di sanità pubblica con esperienza e altri ufficiali per approvare rapidamente e implementare misure di controllo e contenimento; k) fornire un legame diretto con altri ministeri competenti; l) fornire, tramite il più efficiente mezzo di comunicazione disponibile, collegamenti con ospedali, cliniche, aeroporti, porti, attraversamenti terrestri, laboratori e altre aree operative chiave per la diffusione di raccomandazioni ricevute dall’OMS relativamente agli eventi nel territorio dello Stato Parte e nei territori di altri Stati Parti; m) istituire, porre in atto e mantenere un piano nazionale di risposta ad emergenze sanitarie, includendo la creazione di gruppi multidisciplinari/multisettoriali con il compito di rispondere a eventi che possano costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; n) garantire il coordinamento delle attività a livello nazionale e fornire sostegno ai livelli locale e intermedio, a seconda dei casi, per la prevenzione, la preparazione e la risposta in caso di rischi per la sanità pubblica e di eventi di sanità pubblica; e o) fornire quanto detto in precedenza 24 ore su 24.
(b) fornire supporto tramite personale specializzato, analisi di laboratorio di campioni (condotte a livello nazionale o presso centri collaboratori) e assistenza logistica (per esempio attrezzature, scorte e trasporto);
(c) fornire assistenza sul posto, quando richiesta per completare le indagini locali;
(d) fornire un collegamento operativo diretto con funzionari di sanità pubblica con esperienza e altri ufficiali per approvare rapidamente e implementare misure di controllo e contenimento;
(e) fornire un legame diretto con altri ministeri competenti;
(f) fornire, tramite il più efficiente mezzo di comunicazione disponibile, collegamenti con ospedali, cliniche, aeroporti, porti, attraversamenti terrestri, laboratori e altre aree operative chiave per la diffusione di informazioni e raccomandazioni ricevute dall’OMS relativamente agli eventi nel territorio dello Stato Parte e nei territori di altri Stati Parti;
(g) istituire, porre in atto e mantenere un piano nazionale di risposta ad emergenze sanitarie, includendo la creazione di gruppi multidisciplinari/multisettoriali con il compito di rispondere a eventi che possano costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; e
(h) fornire quanto detto in precedenza 24 ore su 24.