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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

B. REQUISITI ESSENZIALI DI CAPACITÀ PER AEROPORTI, PORTI E ATTRAVERSAMENTI TERRESTRI DESIGNATI

1. In ogni momento, ogni Stato Parte sviluppa, rafforza e mantiene le capacità essenziali che permettono di:

Le capacità di:

(a) assicurare accesso a un servizio medico adeguato incluse strutture di diagnostica situate in modo da permettere una pronta valutazione e cura dei viaggiatori ammalati; e mettere a disposizione personale, attrezzature e locali adeguati; (b) fornire accesso ad attrezzature e personale per il trasporto di viaggiatori ammalati in una struttura medica adeguata; (c) fornire personale formato per l’ispezione dei mezzi di trasporto;

(d) assicurare un ambiente sicuro per i passeggeri utilizzando strutture a livello dei punti di ingresso che dispongano di riserve di acqua potabile, punti di ristoro, possibilità di fornire servizi di ristorazione in volo, bagni pubblici, servizi adeguati di smaltimento rifiuti solidi e liquidi e altre potenziali aree di rischio, attuando programmi di ispezione, ove ritenuti necessari; e

(e) fornire, per quanto possibile, un programma e personale addestrato per il controllo di vettori e serbatoi all’interno o nelle vicinanze dei punti di ingresso.

2. In risposta a eventi che costituiscano un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ogni Stato Parte

sviluppa, rafforza e mantiene le capacità essenziali che permettono di:

Le capacità di:

(a) fornire una risposta adeguata a un’emergenza di sanità pubblica elaborando e mantenendo un piano di contingenza per emergenze sanitarie che includa la nomina di un coordinatore e la definizione di punti di contatto per i relativi punti di ingresso, e per servizi e agenzie di sanità pubblica e diverse;

(b) fornire la valutazione e la cura di viaggiatori o animali affetti prendendo accordi con le locali strutture e i laboratori medici e veterinari localimediche e veterinarie per il loro isolamento e , la loro cura, nonché l’analisi dei campioni e altri servizi di supporto eventualmente necessari;

(c) fornire un ambiente adeguato, separato dagli altri viaggiatori, per intervistare le persone sospette o affette;

(d) provvedere alla valutazione e, se necessario, alla quarantena di viaggiatori sospetti, preferibilmente in strutture lontane dal punto di ingresso;

(e) applicare le misure raccomandate per disinfestare, derattizzare, disinfettare, decontaminare o trattare diversamente bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali, includendo, qualora necessario, luoghi appositamente progettati e attrezzati a tale scopo;

(f) applicare controlli all’ingresso e all’uscita per i passeggeri in arrivo o in partenza; e

(g) fornire accesso ad attrezzature appositamente progettate e a personale addestrato con adeguate protezioni personali per il trasferimento di passeggeri che potrebbero trasportare infezioni o contaminazioni.