Progetto
Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto
Regolamento sanitario internazionale (2005)
Articolo 58
Accordi e regolamenti sanitari internazionali
1. Il presente Regolamento, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 62 e delle eccezioni di seguito riportate, sostituisce, nei rapporti tra gli Stati Parti interessati dal presente Regolamento e tra tali Stati Parti e l’OMS, le disposizioni contenute nei seguenti accordi e regolamenti sanitari internazionali:
(a) Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926;
(b) Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea, firmata a L’Aia il 12 aprile 1933;
(c) Accordo internazionale concernente la soppressione dei passaporti sanitari, firmato a Parigi il 22 dicembre 1934;
(d) Accordo internazionale concernente la soppressione dei visti consolari sui passaporti sanitari, firmato a Parigi il 22 dicembre 1934;
(e) Convenzione modificante la Convenzione sanitaria internazionale del 21 giugno 1926, firmata a Parigi il 31 ottobre 1938;
(f) Convenzione sanitaria internazionale del 1944 modificante la Convenzione sanitaria internazionale del 21 giugno 1926, aperta per essere firmata a Washington il 15 dicembre 1944;
(g) Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 1944 modificante la Convenzione sanitaria internazionale del 12 aprile 1933, aperta per essere firmata a Washington il 15 dicembre 1944;
(h) Protocollo del 23 aprile 1946 per prolungare la Convenzione sanitaria internazionale del 1944 firmato a Washington;
(i) Protocollo del 23 aprile 1946 per prolungare la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 1944 firmato a Washington;
(j) Regolamento sanitario internazionale del 1951 e regolamenti aggiuntivi del 1955, 1956, 1960, 1963 e 1965; e
(k) Regolamento sanitario internazionale del 1969 ed emendamenti del 1973 e 1981.
2. Il Codice sanitario panamericano, firmato a L’Avana il 14 novembre 1924, resta in vigore con l’eccezione degli articoli 2, 9, 10, 11, 16–53 inclusi, 61 e 62, a cui si applica la parte relativa del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 59
Entrata in vigore; periodo per la presentazione di rifiuto o riserve
1. Il periodo previsto, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS, per il rifiuto del presente Regolamento o la presentazione di riserve allo stesso è di 18 mesi dalla data della notifica, da parte del Direttore generale, dell’adozione del presente Regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della Sanità. Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuta dal Direttore generale dopo la scadenza di tale periodo non avrà ha validità.
1bis. Il periodo previsto, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS, per il rifiuto di un emendamento o la presentazione di riserve a un emendamento del presente Regolamento, è di 10 mesi dalla data della notifica, da parte del Direttore generale, dell’adozione di un emendamento del presente Regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della Sanità. Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuti dal Direttore generale dopo la scadenza di tale periodo non avrà validità.
2. Il presente Regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e gli emendamenti del presente Regolamento entrano in vigore 12 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1bisdel presente articolo, eccetto che nei casi seguenti:
a) nel caso in cui uno Stato abbia rifiutato il presente Regolamento o un emendamento dello stesso ai sensi dell’articolo 61;
b) nel caso in cui uno Stato abbia avanzato una riserva, per tale Stato il presente Regolamento o un emendamento dello stesso entra in vigore secondo quanto disposto dall’articolo 62;
c) nel caso in cui uno Stato diventi Membro dell’OMS dopo la data di notifica da parte del Direttore generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non sia ancora parte del presente Regolamento, per cui il presente Regolamento entrerà in vigore come stabilito nell’articolo 60; e
d) nel caso in cui uno Stato non Membro dell’OMS accetti il presente Regolamento, in modo che entri in vigore in base al paragrafo 1 dell’articolo 64.
3. Nel caso in cui uno Stato non sia in grado di adeguare le proprie disposizioni legislative e amministrative interne nel pieno rispetto del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso entro il periodo stabilito nel paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, tale Stato deve presentare al Direttore generale, entro il periodo applicabile specificato nel paragrafo 1 o 1bisdel presente articolo, una dichiarazione relativa ai procedimenti in sospeso e portarli a termine entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso per tale Stato Parte.
Articolo 60
Nuovi Stati Membri dell’OMS
Ogni Stato che diventi Membro dell’OMS dopo la data della notifica da parte del Direttore generale di cui al paragrafo 1 dell’articolo 59, e che non sia ancora parte del presente Regolamento, deve comunicare il proprio rifiuto o le proprie riserve al presente Regolamento entro un periodo di 12 mesi dalla data in cui gli è stato notificato da parte del Direttore generale, dopo essere diventato Membro dell’OMS. Salvo che non venga rifiutato, il presente Regolamento entrerà in vigore per tale Stato, ai