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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

sensi degli articoli 62 e 63, alla scadenza di tale periodo. In nessun caso il presente Regolamento entrerà in vigore in tale Stato prima di 24 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 2 dell’articolo 59.

Articolo 61

Rifiuto

Se uno Stato notifica al Direttore generale il proprio rifiuto del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso entro il periodo applicabile stabilito dal paragrafo 1 o 1bisdell’articolo 59, tale Regolamento o l’emendamento relativo non entrano in vigore in tale Stato. Qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale elencato nell’articolo 58 di cui tale Stato faccia già parte rimane in vigore finché tale Stato ne sia interessato.

Articolo 62

Riserve

1. Gli Stati possono avanzare riserve al presente Regolamento o a un emendamento dello stesso nel rispetto del presente articolo. Tali riserve non devono essere incompatibili con il fine e lo scopo del presente Regolamento.

2. Le riserve al presente Regolamento o a un emendamento dello stesso devono essere notificate al Direttore generale nel rispetto dei paragrafi 1 e 1bisdell’articolo 59, dell’articolo 60, del paragrafo 1 dell’articolo 63 o del paragrafo 1 dell’articolo 64, a seconda dei casi. Uno Stato non Membro dell’OMS deve notificare al Direttore generale qualsiasi riserva assieme alla notifica della sua accettazione del presente Regolamento. Gli Stati che avanzino riserve devono fornire al Direttore generale le ragioni per tali riserve.

3. Un rifiuto di parte del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso deve essere considerato come una riserva.

4. Il Direttore generale deve, nel rispetto del paragrafo 2 dell’articolo 65, dare notifica di ogni riserva ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Il Direttore generale deve:

a) se la riserva è stata avanzata prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, richiedere agli Stati Membri che non hanno rifiutato il presente Regolamento di notificargli entro sei mesi qualsiasi obiezione nei confronti di tale riserva; o

b) se la riserva è stata avanzata dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, richiedere agli Stati di notificargli entro sei mesi qualsiasi obiezione nei confronti di tale riserva; o

c) se la riserva è stata avanzata in relazione a un emendamento del presente Regolamento, richiedere agli Stati Parti di notificargli entro tre mesi qualsiasi obiezione nei confronti di tale riserva.

Gli Stati Parti che avanzino obiezioni a una riserva ad un emendamento del presente Regolamento devono fornire al Direttore generale le ragioni per tali obiezioni.

5. Dopo questo periodo il Direttore generale deve notificare a tutti gli Stati Parti le obiezioni da lui ricevute relativamente alle riserve. Salvo cheSe entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo una riserva relativa al presente Regolamento non vengaviene obiettata da meno di un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la riserva si considera accettata e il presente Regolamento entra in vigore per gli Stati che hanno avanzato la riserva, fatta salva tale riserva. In caso di una riserva relativa a un emendamento del presente Regolamento, a meno chese entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano sono state avanzate obiezioni alla riserva da meno di un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la riserva si considera accettata e il presente Regolamento entra in vigore per lo Stato che ha espresso la riserva, fatta salva tale riserva.

6. Se almeno un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo avanza obiezioni relativamente alla a una riserva al presente Regolamento entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo o, in caso di una riserva a un emendamento del presente Regolamento, entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il Direttore generale deve notificare tale situazione allo Stato che ha avanzato la riserva allo scopo di considerare la possibilità di ritirare la sua riserva entro tre mesi dalla data di notifica da parte del Direttore generale.

7. Lo Stato che avanza la riserva deve continuare ad adempiere gli obblighi derivanti dalla parte oggetto della riserva che lo Stato ha accettato in base a uno qualsiasi degli accordi o regolamenti sanitari internazionali elencati nell’articolo 58.

8. Se lo Stato che avanza la riserva non la ritira entro tre mesi dalla data di notifica da parte del Direttore generale di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il Direttore generale deve richiedere il parere del Comitato di revisione, se richiesto dallo Stato che avanza la riserva. Il Comitato di revisione deve fornire il proprio parere al Direttore generale il più presto possibile e nel rispetto dell’articolo 50 sull’impatto pratico della riserva sull’applicazione del presente Regolamento.

9. Il Direttore generale deve presentare la riserva e il parere del Comitato di revisione, se applicabile, all’Assemblea mondiale della Sanità affinché vengano presi in esame. Se l’Assemblea mondiale della Sanità, a maggioranza dei voti, avanza obiezioni relativamente alla riserva adducendo la sua incompatibilità con il fine e lo scopo del presente Regolamento, la riserva non deve essere accettata e il presente Regolamento o un emendamento dello stesso deve entrare in vigore nello Stato che ha avanzato la riserva solo dopo che esso abbia ritirato la riserva ai sensi dell’articolo 63. Se l’Assemblea mondiale della Sanità accetta la riserva, il presente Regolamento o un emendamento dello stesso entra in vigore nello Stato che ha avanzato la riserva, fatta salva tale riserva.