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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
ALLEGATO 1
A. Requisiti essenziali di capacità per la sorveglianza e la risposta CAPACITÀ ESSENZIALI
1. Gli Stati Parti devono utilizzare le risorse e le strutture nazionali esistenti per soddisfare i requisiti essenziali di capacità in base al presente Regolamento, incluse:
(a) le loro attività di prevenzione, sorveglianza, comunicazione, notifica, verifica, preparazione, risposta e collaborazione; e
(b) le loro attività relative ad aeroporti, porti e attraversamenti terrestri designati.
2. Ogni Stato Parte deve valutare, entro i due anni successivi all’entrata in vigore del presente Regolamento in tale Stato Parte, la capacità delle risorse e strutture nazionali esistenti di soddisfare i requisiti minimi descritti nel presente allegato. In seguito a tale valutazione, gli Stati Parti devono mettere a punto e implementare piani di azione per assicurare che queste capacità essenziali siano presenti e funzionanti su tutto il loro territorio come stabilito dal paragrafo 1 dell’articolo 5, e dal paragrafo 1
dell’articolo 13 e dal sottoparagrafo (a) dell’articolo 19.
3. Gli Stati Parti e l’OMS devono sostenere i processi di valutazione, pianificazione e implementazione ai sensi del presente allegato.
4. Ai sensi dell’articolo 44, gli Stati Parti devono impegnarsi a collaborare l’uno con l’altro, per quanto possibile, per sviluppare, rafforzare e mantenere le capacità essenziali.
A. REQUISITI ESSENZIALI DI CAPACITÀ PER LA PREVENZIONE, LA SORVEGLIANZA, LA PREPARAZIONE E LA RISPOSTA
1. A livello di comunità locale e/o a livello primario di risposta di sanità pubblica (di seguito: «livello locale»), ogni Stato
Parte deve sviluppare, rafforzare e mantenere le capacità essenziali che permettono di:
Le capacità di:
(a) rilevare eventi che riguardino malattie o mortalità oltre i livelli previsti per quel determinato periodo e luogo in tutte le aree del territorio dello Stato Parte;
(b) riferire immediatamente tutte le informazioni essenziali disponibili al livello adeguato di risposta sanitaria. A livello della comunità, la comunicazione deve essere diretta alle istituzioni sanitarie della comunità locale o al personale sanitario. A livello di risposta sanitaria primaria, l’attività di comunicazione deve essere diretta al livello di risposta nazionale o intermedio, a seconda delle strutture organizzative. Ai fini del presente allegato, le informazioni essenziali includono quanto segue: descrizioni cliniche, risultati di laboratorio, fonti e tipi di rischio, numeri di casi umani e decessi, condizioni che incidano sulla diffusione della malattia e misure sanitarie impiegate;
(c) prepararsi all’implementazione delle implementare immediatamente le misure di controllo preliminari e di
implementarle immediatamente; (d) prepararsi a prestare i servizi sanitari necessari per rispondere in caso di rischi per la sanità pubblica e di eventi di sanità pubblica, e di facilitare l’accesso a questi servizi; e e) coinvolgere le parti interessate, comprese le comunità, nella preparazione e nella risposta in caso di rischi per la sanità pubblica e di eventi di sanità pubblica.
2. A livello di risposta intermedia di sanità pubblica (di seguito, «livello intermedio»), a seconda dei casi4, ogni Stato Parte
sviluppa, rafforza e mantiene le capacità essenziali che permettono di:
Le capacità di:
(a) confermare lo stato degli eventi comunicati e di sostenere o implementare misure di controllo aggiuntive; e
(b) valutare immediatamente gli eventi comunicati e, in casi urgenti, di riferire tutte le informazioni essenziali al livello nazionale. Ai fini del presente allegato, i criteri per gli eventi urgenti includono un impatto per la sanità pubblica grave e/o di natura inaspettata o insolita con alto potenziale di diffusione; e