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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

Articolo 63

Ritiro del rifiuto e della riserva

1. Un rifiuto opposto in base all’articolo 61 può essere ritirato in qualsiasi momento da uno Stato tramite notifica al Direttore generale. In questi casi, il presente Regolamento o un emendamento dello stesso, a seconda dei casi, entra in vigore in tale Stato al ricevimento della notifica da parte del Direttore generale, tranne nel caso in cui uno Stato ritiri il rifiuto avanzando una riserva; in questo caso il presente Regolamento o un emendamento dello stesso, a seconda dei casi, entra in vigore in base all’articolo 62. In nessun caso il presente Regolamento deve entrare in vigore in tale Stato prima di 24 mesi dalla data di notifica di cui al paragrafo 1 dell’articolo 59 e in nessun caso un emendamento del presente Regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato prima di 12 mesi dalla data di notifica di cui al paragrafo 1bisdell’articolo 59.

2. Qualsiasi riserva può essere ritirata dallo Stato interessato per intero o in parte, in qualsiasi momento, tramite notifica al Direttore generale. In tali casi, il ritiro sarà effettivo dalla data del ricevimento della notifica da parte del Direttore generale.

Articolo 64

Stati non Membri dell’OMS

1. Qualsiasi Stato non Membro dell’OMS che sia parte di un accordo o regolamento sanitario internazionale elencato nell’articolo 58 o a cui sia stata notificata dal Direttore generale l’adozione del presente Regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della Sanità, può diventare parte del presente Regolamento notificando la propria accettazione al Direttore generale, e, ai sensi dell’articolo 62, tale accettazione diviene effettiva alla data di entrata in vigore di tale Regolamento o, se l’accettazione viene notificata dopo tale data, tre mesi dopo la data di ricevimento da parte del Direttore generale della notifica di accettazione.

2. Qualsiasi Stato non Membro dell’OMS che sia diventato parte del presente Regolamento può porre fine in qualsiasi momento alla partecipazione al presente Regolamento tramite notifica indirizzata al Direttore generale che avrà effetto sei mesi dopo il suo ricevimento da parte del Direttore generale. Lo Stato che si sia ritirato deve, a partire da tale data, ripristinare l’applicazione delle disposizioni di qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale elencato nell’articolo 58 di cui facesse precedentemente parte.

Articolo 65

Notifiche da parte del Direttore generale

1. Il Direttore generale deve notificare a tutti gli Stati Membri e Membri associati dell’OMS nonché alle altre Parti di accordi o regolamenti sanitari internazionali elencati nell’articolo 58, l’adozione del presente Regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della Sanità.

2. Il Direttore generale deve anche notificare a tali Stati, nonché ad altri Stati che siano diventati parte del presente Regolamento o di eventuali emendamenti del presente Regolamento, qualsiasi notifica ricevuta dall’OMS in base agli articoli 60–64, nonché qualsiasi decisione presa dall’Assemblea mondiale della Sanità in base all’articolo 62.

Articolo 66

Testi autentici

1. I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Regolamento sono ugualmente autentici. I testi originali del presente Regolamento devono essere depositati presso l’OMS.

2. Il Direttore generale deve inviare, assieme alla notifica di cui al paragrafo 1 dell’articolo 59, copie certificate del presente Regolamento a tutti i Membri e Membri associati nonché alle altre Parti di un qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale elencato nell’articolo 58.

3. Al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore generale deve consegnare copie certificate dello stesso al Segretario generale delle Nazioni Unite affinché vengano registrate ai sensi dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.3

3 RS 0.120