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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
2. Se il Direttore generale ritiene, sulla base di una valutazione eseguita ai sensi del presente Regolamento, che si stia verificando un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, in considerazione di tale determinazione preliminare deve consultarsi con lo Stato Parte o gli Stati Parti nel cui territorio si sta verificando l’evento. Se il Direttore generale e lo Stato Parte o gli Stati Parti sono d’accordo relativamente a tale determinazione, il Direttore generale deve, in accordo con la procedura descritta nell’articolo 49, richiedere il giudizio del Comitato istituito in base all’articolo 48 (di seguito denominato «Comitato di emergenza») relativamente alle appropriate raccomandazioni temporanee.
3. Se, in seguito alla consultazione di cui al precedente paragrafo 2, il Direttore generale oe lo Stato Parte o gli Stati Parti nel cui territorio si èsta verificandoto l’evento, non siano addivenuti entro 48 ore a un accordo nel considerare l’evento un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, una determinazione dovrà avvenire in base alla procedura definita dall’articolo 49.
4. Nel determinare se un evento costituisca un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa, se del caso, un’emergenza pandemica, il Direttore generale deve considerare:
(a) le informazioni fornite dallo Stato Parte o dagli Stati Parti;
(b) lo strumento decisionale contenuto nell’allegato 2;
(c) il parere del Comitato di emergenza;
(d) i principi scientifici nonché le prove scientifiche disponibili e le altre informazioni rilevanti; e
(e) una valutazione del rischio per la salute umana, del rischio di diffusione internazionale di malattie e del rischio di interferenza con il traffico internazionale.
4 bis. Se determina che un evento costituisce un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il Direttore generale deve inoltre determinare, dopo l’esame degli elementi di cui al paragrafo 4, se tale emergenza costituisce anche un’emergenza pandemica.
5. Nel caso in cui il Direttore generale, dopo l’esame degli elementi indicati ai capoversi a), c), d) ed e) del paragrafo
4 del presente articolo, e in seguito alle consultazioni con lo Stato Parte o gli Stati Parti nel cui territorio si è verificata unl’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa un’emergenza pandemica, il Direttore generale
consideri che questa sia terminata in quanto non più corrispondente alla definizione di cui all’articolo 1, il Direttore
generaleegli dovrà prendere una decisione in base alla procedura definita nell’articolo 49.
Articolo 13
Risposta di sanità pubblica, compreso l’accesso equo ai prodotti sanitari utili
1. Ogni Stato Parte deve sviluppare, rafforzare e mantenere, il prima possibile ma non più tardi di cinque anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento per tale Stato Parte, le capacità essenziali che permettano di prevenire capacità di rispondere prontamente ed efficacemente a i rischi per la sanità pubblica e alle emergenze sanitarie di sanità pubblica di
interesse rilevanza internazionale, comprese le emergenze pandemiche, soprattutto nelle situazioni di vulnerabilità ed emergenza umanitaria, di prepararvisi e rispondervi in maniera pronta ed efficace, conformemente alla parte A dell’
di cui all’allegato 1. L’OMS deve pubblicare, in consultazione con gli Stati Membri, linee guida in grado di sostenere gli Stati Parti nello sviluppo di capacitàdelle capacità essenziali di risposta di sanità pubblica.
2. In seguito alla valutazione di cui al paragrafo 2, parte A dell’allegato 1, uno Stato Parte può fornire all’OMS un rapporto sulla base di un giustificato bisogno e di un piano di implementazione e, così facendo, ottenere un’estensione di due anni in cui adempiere gli obblighi di cui al paragrafo l del presente articolo. In circostanze eccezionali e sostenuto da un nuovo piano di implementazione, lo Stato Parte può richiedere un’ulteriore estensione non superiore a due anni al Direttore generale, il quale deve prendere una decisione tenendo presente la consulenza tecnica del Comitato di revisione, Dopo il periodo indicato al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato Parte che ha ottenuto l’estensione deve comunicare tramite rapporti annuali all’OMS i progressi realizzati verso la piena implementazione.
3. Qualora uno Stato Parte ne faccia richiesta o se uno Stato Parte accetta un’offerta dell’OMS, l’OMS quest’ultima deve collaborare alla risposta nei confronti di rischi per la sanità pubblica e ad altridi eventi di sanità pubblica fornendo guida e assistenza tecnica e valutando l’efficacia delle misure di controllo adottate localmente, inclusa la mobilitazione di gruppi di esperti internazionali per l’assistenza sul posto, quando necessario.
4. Se l’OMS, in consultazione con lo Stato Parte interessato o gli Stati Parti interessati ai sensi dell’articolo 12, determina che si sta verificando un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa un’emergenza pandemica, può offrire, in aggiunta al supporto di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ulteriore assistenza allo Stato Parte o agli Stati Parti, incluse una valutazione della gravità del rischio internazionale e dell’adeguatezza delle misure di controllo. Tale collaborazione può includere l’offerta di mobilitare l’assistenza internazionale al fine di sostenere le autorità nazionali nell’attuazione e nel coordinamento delle valutazioni sul posto. Quando richiesto dallo Stato Parte, l’OMS deve fornire informazioni a sostegno di tale offerta.
5. Quando richiesto dall’OMS, gli Stati Parti dovrebbero sostenere, nella misura possibile, le attività di risposta coordinate dall’OMS.
6. Quando richiesto, l’OMS deve fornire guida e assistenza adeguate agli altri Stati Parti affetti o minacciati da un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa un’emergenza pandemica.