Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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1.1.2 Ripercussioni sulle disposizioni settoriali relative alla protezione dei dati
Con la soppressione dell’applicabilità della LPD ai dati concernenti persone giuridiche è stato modificato anche il concetto di dati personali, che all’articolo 5 lettera a LPD sono definiti come «le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identi- ficabile». Questa limitazione alle informazioni concernenti persone fisiche ha reso le basi di diritto federale che disciplinano in settori specifici il trattamento di dati personali da parte di organi federali inapplicabili al trattamento e alla comunicazione di dati con- cernenti persone giuridiche. Secondo il principio della legalità, sancito all’articolo 5 ca- poverso 1 della Costituzione federale6 (Cost.), l’attività dello Stato richiede però fonda- mentalmente una base legale. Lo stesso vale per la restrizione dei diritti fondamentali di cui all’articolo 36 capoverso 1: le persone giuridiche possono invocare il diritto all’au- todeterminazione informativa sancito dall’articolo 13 capoverso 2 Cost., per cui il trat- tamento e la comunicazione dei loro dati da parte dello Stato richiede una base legale anche da questo punto di vista (cfr. cap. 1.1.3). La modifica della definizione di dati personali ha dunque reso necessario legiferare nel settore del diritto pubblico in materia di protezione dei dati.
1.1.3 Portata del diritto fondamentale alla protezione dei dati concernenti per-
sone giuridiche
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale e alla dottrina dominante, l’articolo 13 capoverso 2 Cost. garantisce – come sottocategoria della protezione della sfera privata – il diritto fondamentale all’autodeterminazione informativa. Ciò significa che ogni persona deve poter determinare se e a che scopo informazioni che la concer- nono siano sottoposte al trattamento di terzi, siano essi privati o organi statali, in linea di massima a prescindere dall’effettivo carattere sensibile delle informazioni in que- stione7. L’articolo 13 capoverso 2 Cost. non protegge dunque soltanto dall’abuso dei dati ma contempla (al di là del suo tenore) in linea di principio ogni trattamento statale
Datenschutzgesetz («OK DSG»), Art. 2 N 12 (versione del 15.08.2023); critico JULIEN FRANCEY, in: Yaniv Benhamou / Bertil Cottier (a c. di), Petit commentaire Loi sur la protection des données («PC LPD»), 2023, Art. 2 N 14 segg.
6 RS 101
7 Tra le altre: DTF 146 I 11 consid. 3.1.1 e DTF 144 I 126 consid. 4.1, entrambe con altri rinvii.