Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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sufficienti. Il compito deve essere chiaramente riconoscibile e sufficientemente deter- minato20.
Se le condizioni di cui all’articolo 57r capoverso 1 LOGA sono soddisfatte non è più necessaria un’autorizzazione in una disposizione speciale, né a livello di legge né a livello di ordinanza. Ciò vale per il trattamento di dati sia «ordinari» che degni di parti- colare protezione concernenti persone giuridiche. L’articolo 57r LOGA comprende in linea di principio tutti i tipi di trattamento. Diverso è il caso in cui lo scopo o il tipo di trattamento dei dati può comportare un’ingerenza tanto grave nei diritti fondamentali della persona giuridica interessata che l’articolo 57r LOGA non soddisfa più i requisiti del principio di legalità secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 36 capoverso 1 Cost. in ma- teria di densità normativa. In tal caso è necessario un disciplinamento esplicito nella pertinente legge materiale, ad esempio quando la forma della raccolta dei dati (in par- ticolare la raccolta segreta) o l’impiego di nuove tecnologie comporta ingerenze tali da esigere una determinatezza normativa più elevata.
1.1.5.3 Esigenze riguardo alle basi legali per la comunicazione di dati concer-
nenti persone giuridiche (art. 57s LOGA)
L’articolo 57s capoverso 1 LOGA stabilisce che la comunicazione21 di dati concernenti persone giuridiche deve essere prevista da una base legale di legge speciale. Diver- samente dall’articolo 57r LOGA, relativo al trattamento di dati concernenti persone giu- ridiche, l’articolo 57s LOGA non costituisce quindi una base legale per comunicazioni specifiche di dati da parte di organi federale. In questo caso vige invece il principio dell’autorizzazione speciale. Analogamente all’articolo 36 LPD (Comunicazione di dati personali), l’articolo 57s LOGA disciplina la questione delle basi legali che permettono a un organo federale di comunicare dati concernenti persone giuridiche e stabilisce le condizioni alle quali ciò può eccezionalmente avvenire senza una base legale22:
In linea di principio gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale (art. 57s cpv. 1 LOGA). Quest’ultima può essere un trattato internazionale, una legge in senso formale o un’ordinanza. Men- tre per la comunicazione di dati «ordinari» concernenti persone giuridiche è di regola sufficiente una disposizione in un’ordinanza, per dati degni di particolare protezione è necessaria una base legale in una legge in senso formale (art. 57s cpv. 2 LOGA).
L’articolo 57s capoverso 3 LOGA elenca in modo esaustivo i casi in cui la comunica- zione di dati «ordinari» o degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche è ammessa in singoli casi senza una base legale. Si tratta delle medesime deroghe
20 In generale cfr. anche Messaggio LPD 2017, FF 2017 5939, 6103 seg.
21 Analogamente all’art. 5 lett. e LPD, per «comunicazione» s’intende la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili.
22 In generale: Messaggio LPD 2017, FF 2017 5939, 6103 seg.