Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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disciplinano il trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi fede- rali (v. qui di seguito cap. 1.1.5). Nel pertinente messaggio del Consiglio federale è stato inoltre annunciato che tutte le disposizioni settoriali in materia di protezione dei dati sa- rebbero state verificate dopo l’entrata in vigore della LPD e adeguate con la maggiore possibile uniformità alle nuove regole degli articoli 57r e seguenti LOGA13.
Affinché nel frattempo non insorgessero lacune giuridiche, all’articolo 71 LPD è stata introdotta una disposizione transitoria per gli organi federali la quale prevede che le disposizioni di diritto speciale fino ad allora vigenti in materia di protezione dei dati – contenute in leggi sia in senso formale che in senso materiale – avrebbero continuato ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall’entrata in vigore della LPD, ossia fino al 31 agosto 2028. Durante questo periodo, per comunicare dati concernenti persone giuridiche, gli organi federali possono basarsi sulle vigenti basi legali relative alla comunicazione di dati personali.
1.1.5 Attuale disciplinamento sul trattamento di dati concernenti persone giu-
ridiche da parte di organi federali nella LOGA
1.1.5.1 Impostazione e definizioni
Come innanzi detto (cfr. cap. 1.1.1 e 1.1.3), gli organi federale necessitano basi legali sufficienti per trattare e comunicare dati personali e dati concernenti persone giuridiche. Dato che le prescrizioni della LPD (in particolare le disposizioni sul trattamento di dati da parte di organi federali negli articoli 33 segg. LPD) non sono più applicabili ai dati concernenti persone giuridiche, agli articoli 57r – 57t LOGA l’avamprogetto crea un qua- dro legale generale. Come quelle della LPD, anche queste disposizioni della LOGA costituiscono una normativa trasversale che – fatte salve norme divergenti in leggi spe- ciali – va osservata in tutti i settori e in tutti casi in cui gli organi federali trattano dati concernenti persone giuridiche.
Gli «organi federali», ai quali si applicano gli articoli 57r e seguenti LOGA, sono definiti all’articolo 5 lettera i LPD (cfr. anche art. 57j LOGA), secondo cui sono considerati or- gani federali tutte le autorità o i servizi della Confederazione (incluse le unità ammini- strative decentralizzate), nonché le persone cui sono affidati compiti federali14. Anche la definizione di «responsabile del trattamento» risulta dalla LPD (art. 5 lett. k LPD). Occorre inoltre interpretare le nozioni di «dati (concernenti persone giuridiche)» e di «persone giuridiche».
• Dati (concernenti persone giuridiche): per analogia con la nozione di dati personali (art. 5 lett. a LPD), sono considerate dati concernenti persone giuridiche tutte le in- formazioni concernenti una persona giuridica identificata o identificabile. Ne fanno ad esempio parte la ragione sociale, le indicazioni di contatto e l’indirizzo, i dettagli di pagamento, le informazioni sull’organizzazione, la forma giuridica e l’attività com-
13 Cfr. Messaggio LPD 2017, FF 2017 5939, 6092.
14 Cfr. Messaggio LPD 2017, FF 2017 5939, 6103.