Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

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merciale, le informazioni sulla situazione finanziaria e i risultati aziendali, le informa- zioni su sussidi, misure investigative o sanzioni, nonché i rapporti annuali. Se la per- sona giuridica non è almeno identificabile (p. es. perché i suoi dati sono stati anoni- mizzati), gli articoli 57r e seguenti LOGA non sono applicabili.

• Persone giuridiche: si tratta in primo luogo di tutte le unioni organizzate corporati- vamente nonché degli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare. Ne fanno parte le associazioni (art. 60 segg. del Codice civile15[CC]), le fondazioni (art. 80 segg. CC), le società anonime (art. 620 segg. del Codice delle obbligazioni16[CO]), le società in accomandita per azioni (art. 764 segg. CO), le società a garanzia limi- tata (art. 772 segg. OR), le società cooperative (art. 828 segg. CO) nonché le cor- porazioni di diritto privato del diritto cantonale e gli istituti e le corporazioni di diritto pubblico dei Cantoni e della Confederazione. La dottrina relativa alla previgente legge sulla protezione dei dati interpretava inoltre in senso più ampio la nozione di persone giuridiche, estendendola oltre il tenore della legge alle società di persone che, pur non essendo dotate di una propria personalità in senso giuridico, possono essere parte e stare in giudizio (come le società in nome collettivo [art. 552 segg. CO], le società in accomandita [art. 594 segg. CO] e le comunioni di proprietà per piani [art. 712l CC]). Questa interpretazione estesa della nozione di persona giuri- dica sta pure alla base degli articoli 57r e seguenti LOGA. Ne sono per contro escluse le unioni di persone che secondo il diritto svizzero non presentano alcun elemento di una personalità giuridica come, ad esempio, le società semplici o le comunioni ereditarie17.

1.1.5.2 Base legale per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche (art. 57r LOGA)

Il vigente articolo 57r capoverso 1 LOGA crea una base legale generale e direttamente applicabile per il trattamento18 di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. Secondo tale articolo, gli organi federali possono trattare dati concernenti per- sone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione19, se: (a) lo esige l’adem- pimento di loro compiti e (b) tali compiti sono disciplinati in una legge in senso formale. Una disposizione d’ordinanza o un compito deducibile soltanto implicitamente non sono

15 RS 210

16 RS 220

17 In generale: DAVID ROSENTHAL / YVONNE JÖHRI, in: Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008 («HK DSG»), Art. 2 N 6 segg.; BEAT RUDIN, in: Bruno Baeriswyl / Kurt Pärli / Dominika Blonski (a c. di), Stämpfli Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2a ed., 2023 («SHK DSG»), Art. 2 N 12; CHRISTIAN DRECHSLER, BSK DSG, Art. 2 N 5; JULIEN FRANCEY, PC LPD, Art. 2 N 12 seg. Già nel messaggio del Consiglio federale del 23 mar. 1988 concernente la legge federale sulla protezione dei dati («Messaggio LPD 1988») la nozione di persona giuridica era stata interpretata come sopra in senso esteso (FF 1988 II 353, 378).

18 Analogamente all’art. 5 lett. d LPD, per «trattamento» s’intende qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati. Per quanto riguarda la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche si applica invece l’art. 57s LOGA (cfr. cap. 1.1.5.3).

19 Conformemente all’art. 57r cpv. 2 LOGA, sono considerati «dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione» i dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a) nonché quelli relativi a segreti professionali, d’affari e di fabbricazione (lett. b). 10/48