Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Rapporto esplicativo concernente ...

1 Contesto: necessità di agire e obiettivi

1.1 In generale

1.1.1 Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche

Il 26 settembre 2025, il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto1 (legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG). La LTPG mira a rafforzare il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Prescrive nuovi requisiti di trasparenza per le persone giuridiche di diritto svizzero ed estero che presentano stretti legami con la Svizzera e intende consentire alle autorità competenti l’accesso a informazioni corrette, complete e aggiornate sugli aventi economicamente diritto, vale a dire sulle persone fisiche che controllano effettivamente una persona giuridica. Una maggiore trasparenza riduce il rischio che vengano utilizzate strutture opache allo scopo di dissimulare fondi di provenienza illecita o di finanziare attività criminali.

I nuovi obblighi di trasparenza si applicano a tutte le persone giuridiche di diritto svizzero, fatta eccezione per le associazioni e le fondazioni. Tali obblighi si estendono anche a determinate categorie di persone giuridiche di diritto estero che presentano stretti legami con la Svizzera (possesso di un immobile in Svizzera, succursale in Svizzera o amministrazione effettiva in Svizzera).

Secondo la LTPG, le persone giuridiche soggette a tale legge sono tenute a identificare i loro aventi economicamente diritto e a verificare queste informazioni con la diligenza richiesta dalle circostanze. Esse ottengono le informazioni necessarie mediante comunicazioni degli azionisti, dei soci o degli stessi aventi economicamente diritto e dipendono pertanto dalla loro collaborazione.

È considerata avente economicamente diritto una persona fisica che, in definitiva, detiene una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto della società o che controlla la società in altro modo. Questa definizione è allineata con quella dell’art. 2a cpv. 3 della legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro (LRD).

Dopo aver identificato i suoi aventi economicamente diritto e verificato queste informazioni, la persona giuridica ha il dovere di annunciare le informazioni raccolte al nuovo registro per la trasparenza. Questo registro, tenuto dall’Ufficio federale di giustizia (UFG), contiene le informazioni sugli aventi economicamente diritto di tutte le persone giuridiche che rientrano nel campo d’applicazione della LTPG. Al registro possono accedere le autorità elencate nell’art. 34 LTPG nonché gli intermediari finanziari e i consulenti, nell’ambito dell’adempimento dei loro obblighi di diligenza (art. 35 LTPG). Il registro non è accessibile al pubblico.

Un’autorità di controllo aggregata al Dipartimento federale delle finanze (DFF) è incaricata di effettuare controlli in funzione dei rischi. Nella scelta degli enti giuridici da controllare, l’autorità di controllo si basa sulle segnalazioni da parte di intermediari finanziari o altre autorità di differenze tra le informazioni in loro possesso e quelle contenute nel registro, ma può anche effettuare controlli a campione. Se rileva violazioni degli obblighi di legge, l’autorità di controllo adotta provvedimenti o inoltra il caso al servizio competente per l’eventuale avvio di una procedura penale.

L’entrata in vigore della legge è prevista per la seconda metà del 2026, a condizione che siano pronti i sistemi informatici necessari per la tenuta del registro. Prima dell’entrata in vigore della legge nel 2026, deve essere lanciata una campagna di sensibilizzazione per le imprese. Vista

1RS ...

2 RS 955.0