Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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imprese). Se sono soddisfatte determinate condizioni, la società può anche effettuare l’annuncio presso l’ufficio cantonale del registro di commercio competente. La OTPG precisa entrambe le procedure ed elenca le informazioni e i documenti giustificativi necessari per l’annuncio. Prevede delle semplificazioni per determinate categorie di società.
La OTPG stabilisce il contenuto del registro per la trasparenza e precisa quanto prescritto nella LTPG in relazione all’accesso al registro. Elenca le informazioni che sono iscritte nel registro dall’autorità che tiene il registro e che possono essere consultate da intermediari finanziari, autorità e dagli enti giuridici in questione, sia mediante un accesso vero e proprio al registro sia sotto forma di attestati di iscrizione o estratti del registro.
L’ordinanza contiene varie disposizioni che precisano l’obbligo degli intermediari finanziari e delle autorità di segnalare eventuali differenze tra le informazioni contenute nei loro dossier e quelle iscritte nel registro. Altre disposizioni riguardano la procedura di controllo o l’analisi del rischio eseguite dall’autorità di controllo per indirizzare opportunamente i suoi controlli. L’ordinanza disciplina, inoltre, l’ammontare degli emolumenti di cui all’art. 41 LTPG.
In generale, l’OTPG tiene conto dei seguenti aspetti:
- procedure semplici, convenienti e rapide per i soggetti sottoposti agli obblighi di annuncio secondo le misure richieste dalla nuova legge, prediligendo la
comunicazione elettronica e rinunciando il più possibile alla presentazione di
documenti cartacei;
- semplificazione dei requisiti formali e degli obblighi di documentazione, seguendo un approccio in funzione dei rischi; per esempio, una società anonima svizzera con un solo azionista che è anche l’unico membro del consiglio di amministrazione può semplicemente fare riferimento alle informazioni che lo riguardano iscritte nel registro di commercio;
- regole chiare e di facile applicazione per stabilire gli aventi economicamente diritto e per determinare le differenze che devono essere segnalate;
- i requisiti tecnici delle soluzioni informatiche applicate, per esempio per la procedura di annuncio all’ufficio del registro di commercio d’intesa con le autorità cantonali competenti.
In allegato al rapporto si trovano esempi su quali informazioni devono essere annunciate al registro per la trasparenza.
1.2.2 Modifica dell’ordinanza sul riciclaggio di denaro e dell’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Per dare attuazione alle nuove disposizioni della LRD relative ai consulenti, l’ordinanza dell’11 novembre 20154 sul riciclaggio di denaro (ORD) deve essere parzialmente rivista. Gli adeguamenti riguardano in particolare i seguenti punti:
- precisazioni in merito al campo d’applicazione delle disposizioni per i consulenti, in particolare in relazione alle vendite di fondi;
- norme relative all’affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) e all’uscita da un OAD per i consulenti.
Le nuove disposizioni sono intese a precisare il campo d’applicazione delle norme applicabili ai consulenti. Stabiliscono in particolare la natura dell’attività sottoposta e chiariscono alcuni casi d’applicazione al fine di facilitare l’attuazione pratica della nuova normativa, segnatamente