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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine

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Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

(Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche, OTPG)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3, 6, 9 capoverso 5, 15 capoverso 2, 19, 21 capoverso 2, 22 capoverso 2, 29, 31 capoverso 6, 32 capoverso 2, 33 capoverso 1, 41 e 46

capoverso 3 della legge del ...1 sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG), ordina:

Sezione 1: Enti giuridici di diritto estero

Art. 1

1Se hanno la loro amministrazione effettiva in Svizzera, sono considerati enti giuridici di cui all’articolo 2 capoverso 3 LTPG i seguenti enti giuridici esteri:

a. le persone giuridiche;

b. altri enti giuridici a cui sono applicabili i requisiti di trasparenza secondo i criteri di riferimento del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale).

2Le categorie degli enti giuridici di cui al capoverso 1 sono elencate nei rapporti di valutazione tra pari2 sullo scambio di informazioni su domanda elaborati dal Forum globale, ai capitoli seguenti:

a. società: A.1.1 Availability of legal and beneficial ownership information for companies;

b. società di persone: A.1.3 Partnerships;

c. fondazioni: A.1.5 Foundations;

d. altri enti: Other entities.

1 RS …

2 I rapporti possono essere consultati all’indirizzo: https://www.oecd.org/en/publications/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes_2219469x.html 2025-...