Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/105: Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

che il tasso di attività dichiarato dal datore di lavoro corrisponda all’attività effettivamente svolta. Durante le discussioni all’interno del gruppo di lavoro, si è anche tenuto conto del rapporto del Consiglio federale sulla copertura sociale dei lavoratori indipendenti del 6 dicembre 2024 (disponibile in tedesco e francese) in adempimento del postulato Roduit 20.4141 del 24 settembre 2020.

Infine, è stata anche evidenziata la possibilità di introdurre un premio minimo nell’assicurazione facoltativa al fine di ottenere, in modo semplice, una ripartizione più equa delle spese di cura dei lavoratori con salari bassi. Il gruppo di lavoro non si è pronunciato formalmente su questa possibilità, principalmente perché gli interessi dei diversi attori dipendono fortemente dalla composizione del loro portafoglio assicurativo.

4. Punti essenziali del progetto

Il progetto è volto a modificare l’articolo 138 OAINF, al fine di abbassare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni al 30 per cento del guadagno massimo assicurato, con l’obiettivo ultimo di offrire a un maggior numero di lavoratori indipendenti la possibilità di assicurarsi secondo le disposizioni della LAINF. Affinché questo numero sia il più coerente possibile, il progetto propone anche di permettere agli assicuratori di adeguare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa in funzione del tasso di attività delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente. Infine, il progetto propone di modificare l’articolo 139 OAINF per sancire nell’ordinanza il principio del premio minimo nell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni. Il presente progetto è il frutto degli scambi intercorsi all’interno del gruppo di lavoro, ma non rappresenta la proposta ufficiale del gruppo. Data l’eterogeneità dei pareri e degli interessi all’interno del gruppo di lavoro, in particolare tra gli assicuratori, non è stato possibile giungere a una raccomandazione formale. Il progetto, quindi, si basa su una soluzione che gode di un consenso minimo, ma che, secondo il Consiglio federale, non penalizza nessuno degli attori del settore. Va detto, però, che, se l’abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni al 30 per cento del guadagno massimo assicurato è stato accolto in modo abbastanza favorevole, il dibattito sulla flessibilizzazione di tale soglia è stato più acceso. Il gruppo di lavoro non si è pronunciato sul principio del premio minimo.

5. Commento ai singoli articoli

Art. 138 OAINF Base di calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti

Abbassamento della soglia di accesso

Il progetto propone di modificare l’articolo 138 OAINF al fine di abbassare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni. Detta soglia corrisponde attualmente al 45 per cento del guadagno massimo assicurato (fr. 66 690) e si propone di fissarla al 30 per cento (fr. 44 460) per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e per i familiari collaboranti nell’impresa. All’interno del gruppo di lavoro, la percentuale del 30 per cento si è attestata come minimo comune denominatore. Il motivo principale risiede nel fatto che le polizze con un salario assicurato pari a questa soglia di accesso permettono ancora di raggiungere un tasso di autofinanziamento di circa il 75 per cento senza bisogno di adeguamenti tariffali significativi.

Secondo i dati dell’UST, provenienti dalla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)6, e i dati dell’UFAS, derivanti dalla statistica sui redditi soggetti a contribuzione all’AVS, questo abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione contro gli infortuni potrebbe permettere a circa 40 000 lavoratori indipendenti di assicurarsi nuovamente secondo

6 Queste statistiche possono essere consultate sul sito dell’UST al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch > Statistiche > Lavoro e reddito > Rilevazioni > Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 6/9