Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/105: Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine

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salari bassi contribuiscano nella stessa misura di quelli più elevati al risultato attuariale del collettivo. Le stesse considerazioni si applicano alla prospettiva di abbassare proporzionalmente la soglia di accesso per le persone esercitanti una o più attività lucrative indipendenti a tempo parziale.

Contrariamente all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non si prevede di stabilire un massimale fisso. Le statistiche dimostrano che, nel caso dell’assicurazione facoltativa, le spese di cura sono nettamente più elevate presso alcuni assicuratori, in particolare presso l’INSAI, rispetto ad altri assicuratori privati. Ciò è dovuto alle notevoli differenze nel volume dei portafogli tra gli assicuratori dell’assicurazione facoltativa nonché alle conseguenti differenze nei rischi incontrati: l’INSAI, in virtù del monopolio parziale conferitole dalla legge (art. 66 LAINF), assicura rischi più elevati. Sarebbe estremamente difficile fissare un massimale in termini di importo massimo quantificabile poiché, contrariamente all’assicurazione obbligatoria, nel caso dell’assicurazione facoltativa non esiste una prassi ricorrente stabilita da tutti gli assicuratori. Tuttavia, è possibile ottenere una limitazione del premio minimo, in quanto quest’ultimo deve coprire le spese di cura e le spese amministrative. Questa soluzione consente agli assicuratori che lo desiderano di riscuotere un premio minimo adattato alle loro polizze e tiene conto delle specificità di ciascun assicuratore.

n qualità di autorità di vigilanza, nel momento in cui prenderà conoscenza delle tariffe dei premi, l’UFSP verificherà che il premio minimo proposto da ciascun assicuratore sia conforme alle sue spese amministrative e di cura, come fa per i premi dell’assicurazione obbligatoria. Poiché l’articolo 113 capoverso 4 OAINF prevede già che gli assicuratori sottopongano all’UFSP le tariffe per l’anno successivo al più tardi entro la fine di maggio dell’anno corrente e le statistiche dei rischi dell’anno precedente nell’anno corrente, non è previsto espressamente che il premio minimo dell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni debba essere sottoposto all’UFSP.

6. Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa, la sua flessibilizzazione e l’inserimento del premio minimo nell’OAINF non comporteranno ripercussioni finanziarie o in termini di personale per la Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Non si prevedono ripercussioni delle presenti modifiche di ordinanza per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

6.3 Ripercussioni per l’economia e per gli assicuratori LAINF

Quanto alle ripercussioni finanziarie, occorre essere consapevoli del fatto che i dati disponibili hanno un valore informativo limitato e che non è quindi possibile elaborare stime precise. Inoltre, le ripercussioni sono diverse a seconda degli assicuratori. La situazione può infatti variare fortemente da una società all’altra, in base alla struttura della tariffa individuale, ma anche alla dimensione e alla composizione del portafoglio. È possibile che alcuni assicuratori, a causa dei margini esistenti nella loro tariffa individuale attuale, non sentano la necessità di adeguare la tariffa nel quadro di un abbassamento della soglia di accesso. Non è tuttavia possibile fare una previsione generale al riguardo. In parte è proprio a causa di questa eterogeneità che agli assicuratori viene proposto, senza però essere loro imposto, il principio della flessibilizzazione dell’accesso all’assicurazione per i lavoratori indipendenti a tempo parziale e quello della riscossione di un premio minimo.