Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/105: Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine

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La riduzione della soglia di accesso al 30 per cento del guadagno massimo permette di stimare a circa 40 000 il numero di nuove polizze potenzialmente sottoscritte. I dati attuali relativi alla soglia di accesso del 45 per cento del guadagno massimo assicurato mostrano che solo un quarto circa dei lavoratori indipendenti potenzialmente assicurabili stipula effettivamente una polizza di assicurazione facoltativa contro gli infortuni. In tale contesto, è possibile supporre che il numero di polizze supplementari si attesterà intorno a 10 000. I salari superiori a questa nuova soglia di accesso saranno ancora sufficientemente elevati da garantire un certo grado di autofinanziamento delle spese amministrative e di cura. In tale contesto, è possibile supporre che, in linea di massima, l’abbassamento della soglia di accesso al 30 per cento non richiederà un aumento tariffale significativo. Nel complesso, le ripercussioni finanziarie dovrebbero essere trascurabili, sia per l’economia sia per gli assicuratori.

La flessibilizzazione facoltativa della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa dei lavoratori indipendenti a tempo parziale aumenta le prospettive di assicurazione in caso di salari bassi. In tale contesto, sussiste il rischio di un basso tasso di autofinanziamento delle spese amministrative e di cura, situazione che finirebbe col pesare sulla collettività e che potrebbe comportare un aumento della tariffa. La possibilità di riscuotere un premio minimo permette, tuttavia, di contrastare questo effetto e di garantire una migliore ripartizione dei rischi e delle spese amministrative. Pertanto, la possibilità di rendere flessibile la soglia di accesso, unitamente a quella di riscuotere un premio minimo, non dovrebbe avere un impatto finanziario significativo né sull’economia né sugli assicuratori. Infine, il carattere facoltativo di questa disposizione dovrebbe limitare le ripercussioni sugli assicuratori. Infatti, poiché tale disposizione non è vincolante, gli assicuratori che temono di subire ripercussioni negative rilevanti potranno semplicemente non avvalersi di tale possibilità, che si tratti della flessibilizzazione della soglia di accesso o della riscossione di un premio minimo.

7. Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.