Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/105: Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine
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dell’attività indipendente può essere definito addirittura minimo (meno di fr. 10 000 all’anno), il che significa che non versano nemmeno i contributi AVS2.
Negli ultimi anni, il tema della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa è già stato affrontato a più riprese. Nel rapporto sulla flessibilizzazione del diritto delle assicurazioni sociali in relazione con la digitalizzazione («Flexi-Test») del 27 ottobre 2021 (disponibile in tedesco e francese), il Consiglio federale ha esaminato la necessità, i vantaggi e gli svantaggi di una flessibilizzazione nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali. Per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni, il rapporto ha valutato la prospettiva di abbassare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, con l’obiettivo di coprire un numero maggiore di lavoratori indipendenti a fronte del rischio di perdite di guadagno in caso di infortunio. Il rapporto ha rilevato che tanto più si abbassa la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa quanto più si riesce a contenere il rischio di precarietà.
Nel 2007 la Confederazione ha pubblicato il rapporto «La sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera. Situazione e possibili miglioramenti»3. Il postulato Maret 21.3281 del 18 marzo 2021 «Qual è la situazione della sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera?», facendovi riferimento, incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera che aggiorni quello del 2007 e illustri le opzioni a disposizione per migliorare la situazione. Il Consiglio federale ha adempiuto il postulato Maret 21.3281 adottando il rapporto sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera del 9 giugno 2023 (disponibile in tedesco e francese)4, che fa nuovamente riferimento alla soglia di accesso all’assicurazione facoltativa. Segnatamente, chiede di semplificare l’accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, al fine di migliorare l’accesso dei lavoratori indipendenti alle assicurazioni sociali.
Nella sua decisione del 9 giugno 2023, con la quale ha adottato il suddetto rapporto, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di valutare la possibilità di un abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni e di presentare un documento interlocutorio entro il 30 giugno 2024. Il mandato comprendeva anche l’analisi delle ripercussioni finanziarie di un eventuale abbassamento. Il 28 agosto 2024, il Consiglio federale ha preso atto del documento interlocutorio e ha incaricato il DFI, tramite l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), di modificare l’articolo 138 OAINF al fine di abbassare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa, di esaminare una flessibilizzazione per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a tempo parziale e per i familiari collaboranti nell’impresa nonché di presentare una proposta entro la fine del 2025. Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFI (UFSP) di istituire un gruppo di lavoro composto dagli attori del settore al fine di determinare il tasso adeguato per l’abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa. Il gruppo di lavoro è stato anche invitato a determinare il tasso di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni per i familiari collaboranti nell’impresa.
3. Attività del gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro istituito dall’UFSP su mandato del Consiglio federale era composto da quattro rappresentanti dell’UFSP, un collaboratore della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) incaricato dell’analisi del mercato del lavoro e della politica sociale, due membri dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e quattro rappresentanti degli assicuratori-infortuni privati. Il gruppo si è riunito in tre occasioni tra novembre 2024 e marzo 2025 e ha valutato diversi possibili livelli di abbassamento della soglia di accesso all’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, attualmente fissata al 45 per cento del guadagno massimo assicurato.
2 Rapporto del Consiglio federale sulla copertura sociale dei lavoratori indipendenti del 6 dicembre 2024 (disponibile in tedesco e francese) in adempimento del postulato Roduit 20.4141 del 24 settembre 2020.
3 Il rapporto può essere consultato sul sito dell’UFC: www.bak.admin.ch > Temi > Sicurezza sociale per gli operatori culturali.
4 Il rapporto può essere consultato sul sito dell’UFC: www.bak.admin.ch > Temi > Sicurezza sociale per gli operatori culturali. 4/9