Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/105: Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine
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1. Situazione iniziale
1.1 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
Secondo l’articolo 1a della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), tutti i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti, sono assicurati d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali. In caso di sinistro, il lavoratore assicurato avrà diritto, oltre all’assunzione completa delle spese di cura, a tutte le prestazioni in contanti (indennità giornaliere, rendite, indennità per menomazione dell’integrità, assegno per grandi invalidi) previste dal catalogo della LAINF.
1.2 Assicurazione facoltativa
L’articolo 4 LAINF stabilisce che possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell’impresa e non assicurati d’obbligo. Le prestazioni dell’assicurazione facoltativa sono le stesse dell’assicurazione obbligatoria. Il legislatore ha espressamente previsto che le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applichino per analogia all’assicurazione facoltativa (art. 5 cpv. 1 LAINF). Tra i lavoratori, siano essi dipendenti o indipendenti, prevale quindi il principio della parità di trattamento. Tuttavia, l’articolo 5 capoverso 2 LAINF conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare, in particolare, l’adesione all’assicurazione facoltativa (limiti del diritto di assicurarsi, base, inizio e fine dell’assicurazione) nonché il calcolo dei premi e delle prestazioni in contanti. Così ha fatto nel titolo nono (art. 134‒140) dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202), al fine di tenere conto delle differenze esistenti tra la condizione di lavoratore indipendente e quella di lavoratore dipendente. Nell’assicurazione facoltativa, il rapporto assicurativo si fonda su un contratto scritto, che regola segnatamente l’inizio, la durata minima e la fine dell’assicurazione (art. 136 OAINF). L’articolo 138 OAINF stabilisce che l’importo del guadagno assicurato in base al quale sono calcolati i premi e le prestazioni in contanti deve essere pattuito tra l’assicuratore e l’assicurato alla conclusione del contratto e che può essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Tuttavia, tale importo non può essere inferiore al 45 per cento del guadagno massimo assicurato, che attualmente ammonta a 148 200 franchi (art. 22 cpv. 1 OAINF) per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente. Ciò corrisponde a un importo pari a 66 690 franchi. Per i familiari che collaborano a tale attività, invece, tale importo non può essere inferiore al 30 per cento del guadagno massimo assicurato, ossia a 44 460 franchi. Si tratta, quindi, di una soglia di accesso al di sotto della quale non è possibile concludere un contratto d’assicurazione ai sensi della LAINF.
2. Riepilogo della problematica
Gran parte dei lavoratori indipendenti non stipula una copertura assicurativa ai sensi della LAINF perché percepisce un guadagno che non raggiunge la soglia di accesso summenzionata. Secondo i dati sui redditi soggetti all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), circa il 75 per cento dei lavoratori indipendenti (in particolare i lavoratori provenienti dai settori professionali con i redditi più bassi e le donne) non raggiunge attualmente tale soglia di accesso1. Peraltro, la tendenza alla riduzione del tasso di attività si riscontra anche tra i lavoratori indipendenti. Si nota anche un aumento delle doppie attività, sia dipendenti che indipendenti. Il 42 per cento dei lavoratori indipendenti percepisce anche un reddito da un’attività dipendente. Circa un quarto di loro percepisce un reddito maggiore dall’attività dipendente che da quella indipendente. Per il 60 per cento di questi ultimi, il reddito
1 UFAS/UCC (Ufficio centrale di compensazione), Dati sui redditi soggetti all’AVS 2018 3/9