Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/105: Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 9 pagine
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le disposizioni della LAINF. Tuttavia, questi dati sono relativi in quanto, nella pratica, solo un quarto circa dei lavoratori indipendenti a cui viene offerta la possibilità di assicurarsi coglie effettivamente questa opportunità. Per i familiari collaboranti nell’impresa, la soglia di accesso resta fissata al 30 per cento del guadagno massimo assicurato (fr. 44 460). Non è stato ritenuto opportuno modificare questa soglia, poiché gli attori del settore considerano l’armonizzazione delle due soglie di accesso come uno sviluppo positivo.
Flessibilizzazione della soglia di accesso per i lavoratori indipendenti a tempo parziale
Non è raro svolgere contemporaneamente più attività lavorative dipendenti, ma anche un’attività dipendente e una indipendente. È il caso, in particolare, del settore culturale, come sottolinea il rapporto del Consiglio federale sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera7 del 9 giugno 2023 (disponibile in tedesco e francese). Secondo il rapporto del Consiglio federale sulla copertura sociale dei lavoratori indipendenti del 6 dicembre 2024 (disponibile in tedesco e francese) in adempimento del postulato Roduit 20.4141 del 24 settembre 2020, il 42 per cento dei lavoratori indipendenti svolge anche un’attività dipendente ed è quindi assicurato d’obbligo secondo le disposizioni della LAINF, almeno per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali. La possibilità per gli assicuratori di proporre alle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a tempo parziale una soglia di accesso inferiore all’importo minimo fissato consentirebbe a un numero ancora maggiore di persone di accedere all’assicurazione contro gli infortuni. Pertanto, il progetto propone anche di permettere agli assicuratori di adeguare la soglia di accesso all’assicurazione facoltativa in funzione del tasso di attività delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente. In altre parole, un lavoratore indipendente che lavora a tempo parziale al 50 per cento potrebbe assicurarsi a partire da una soglia di 22 230 franchi. Lo stesso vale per i familiari collaboranti nell’impresa, che avrebbero così la possibilità di stipulare un’assicurazione LAINF per i propri redditi complessivi. Questa flessibilità contribuirebbe anche a evitare casi di sovrassicurazione.
Il progetto di flessibilizzazione della soglia di accesso tiene conto dei cumuli di bassi tassi di attività e di pluriattività, osservati in particolare dall’INSAI, che detiene circa la metà delle polizze nel contesto dell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni in Svizzera. Il progetto propone che la flessibilizzazione sia facoltativa, in quanto, relativamente al loro portafoglio, le osservazioni degli assicuratori privati non corrispondono necessariamente a quelle dell’INSAI. Pertanto, questa disposizione consente agli assicuratori che lo desiderano di rendere più flessibile la soglia di accesso per i lavoratori indipendenti a tempo parziale, senza tuttavia obbligarli a farlo.
Art. 139 OAINF Premi
Inserimento del principio del premio minimo nell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni
L’articolo 139 OAINF è modificato affinché gli assicuratori possano prevedere un premio minimo anche nell’assicurazione facoltativa. L’importo di tale premio è volto a coprire meglio le spese di cura e le spese amministrative, che rappresentano la maggior parte dei costi quando i salari assicurati sono bassi. Finora, il principio di un premio minimo era possibile soltanto per le due branche dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per l’assicurazione facoltativa è ora sancito nell’ordinanza, come peraltro raccomandato dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) per motivi di certezza giuridica. Pertanto, la modifica consente agli assicuratori che lo desiderano di riscuotere un premio minimo, senza tuttavia obbligarli a farlo. Al fine di evitare che l’abbassamento della soglia di accesso comporti una sovvenzione incrociata dei redditi più bassi da parte di quelli più elevati dovuta alla necessità di finanziare le spese di cura, il cui importo rimane invariato, l’introduzione di un premio minimo permette di garantire che i
7 Il rapporto può essere consultato sul sito dell’UFC: www.bak.admin.ch > Temi > Sicurezza sociale per gli operatori culturali. 7/9