Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/113: Revisione parziale dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) · 11 pagine

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Procedura di consultazione Rapporto esplicativo OPAc

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

I nuovi valori limite consentono alla Confederazione di attuare l’articolo 9 capoversi 3–5 LPAc conformemente alle disposizioni del Parlamento, nonché di integrare e valutare gli effetti della propria politica in materia di microinquinanti, in particolare dell’articolo 6b della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), del Piano d’azione nazionale per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari e del piano di potenziamento di impianti di depurazione delle acque selezionati al fine di ridurre l’impatto dei microinquinanti. Nel quadro dei programmi nazionali di monitoraggio delle acque superficiali, le sostanze incluse nel presente progetto sono già analizzate. Ciò avviene sfruttando le risorse di personale esistenti. Eventuali revisioni delle autorizzazioni di sostanze attive che superano ripetutamente e ampiamente i loro nuovi valori limite nelle acque superficiali (art. 9 al. 3-5 LPAc) comporterebbero un lavoro aggiuntivo per le autorità federali di autorizzazione e valutazione. Tuttavia, tali revisioni saranno effettuate con le risorse di personale esistenti.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

I nuovi valori limite stabiliti con il presente progetto consentono alle autorità cantonali di adempiere ai loro attuali compiti esecutivi in modo più mirato ed efficiente. Per quanto riguarda i quattro principi attivi (deltametrina, flufenacet, foramsulfuron e lambda-cialotrina) per i quali non vengono stabiliti nuovi valori limite ecotossicologici, l’impegno dei Cantoni per ridurre l'inquinamento delle acque rimane elevato.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Le ripercussioni sull’economia derivano dalle misure da adottare in caso di superamento dei nuovi valori limite. Ciò riguarda principalmente l’agricoltura; i restanti settori economici ne risentono solo marginalmente o non ne risentono affatto. Di seguito si tratteranno quindi soltanto gli effetti sull’agricoltura.

Le misure adottate dai Cantoni in caso di superamento isolato dei valori limite sono limitate al bacino idrografico dell’acqua interessata e, come tutte le misure statali, devono essere proporzionate. I loro effetti sono quindi in ogni caso solo locali e sostenibili.

Se i valori limite sono superati non soltanto in determinate acque, ma in modo ampio e ripetuto, la Confederazione deve verificare l’omologazione dei prodotti fitosanitari in questione e adottare misure efficaci a livello nazionale. Queste misure comprendono in primo luogo ulteriori limitazioni d’impiego, per esempio l’aumento delle distanze di sicurezza rispetto alle acque. Solo se i valori limite non possono essere rispettati nemmeno applicando tali restrizioni, saranno vietati determinati impieghi, verrà revocata l’omologazione di alcuni prodotti fitosanitari oppure, come ultima ratio, l’omologazione del principio attivo di un prodotto fitosanitario.

A seconda della rilevanza del principio attivo per la produzione agricola e in base alla possibilità di sostituirlo con altre misure fitosanitarie o principi attivi, le misure della Confederazione adottate sulla base di una verifica dell’omologazione possono produrre effetti diversi sull’agricoltura.

Gli esperti di agricoltura coinvolti (v. par. 1.1) hanno valutato le possibili ripercussioni di questo progetto sulla produzione agricola, giungendo alla conclusione che introdurre valori limite ecotossicologici per sette degli 11 principi attivi originariamente proposti non produce effetti inaccettabili sull’agricoltura.

Rinunciando a stabilire dei valori limite ecotossicologici per tre principi attivi deltametrina, foramsulfuron e lambda-cialotrina, gli effetti sull’agricoltura si mantengono nei limiti dell’accettabilità.

Inoltre, con l’articolo 9 capoversi 3–5 LPAc il Parlamento ha già emanato unicamente disposizioni proporzionate, necessarie per ragioni legate alla protezione delle acque. Infine, l’articolo 9 capoverso 6 LPAc serve gli interessi dell’agricoltura: se la modifica o la revoca di un’omologazione di un principio attivo dovuta al superamento dei valori limite pregiudicasse fortemente l’approvvigionamento indigeno

10/11 BAFU-D-85DA3401/1041