Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/113: Revisione parziale dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Procedura di consultazione Rapporto esplicativo OPAc

OPF, motivo per cui non occorre più un valore limite ai fini della protezione delle acque. Rimangono dunque dieci principi attivi che necessitano di valori limite in tal senso.

Pertanto, verranno introdotti nuovi valori limite ecotossicologici per sette di questi dieci principi attivi di pesticidi – cinque di prodotti fitosanitari e due di biocidi o medicamenti per uso veterinario e umano. Questo approccio è giustificato da diverse ragioni:

• Se in futuro verrà sviluppata un'alternativa a questi tre principi attivi, il Consiglio federale potrà rivedere questa decisione e fissare valori limite.

• La prevista modifica permetterà di migliorare le condizioni quadro per la protezione delle colture agricole rilevanti per l’approvvigionamento. Nel rapporto intermedio dell’8 maggio 2024 relativo al piano d’azione sui prodotti fitosanitari, il Consiglio federale ha constatato che esistono delle lacune nella protezione di dette colture agricole. La procedura proposta consentirà di fornire un contributo previdenziale per mantenere in modo mirato il livello di protezione delle colture agricole rilevanti per l’approvvigionamento.

• Se l'uso di questi principi attivi viene limitato, la coltivazione di colture importanti come la colza o la barbabietola da zucchero in Svizzera potrebbe diminuire. Ciò è in conflitto con lo sforzo di aumentare il grado di autosufficienza.

1.2 Procedura in caso di superamento dei valori limite

Se in determinate acque superficiali vengono superati i valori limite ecotossicologici di cui all’allegato 2 OPAc, i Cantoni devono provvedere affinché siano adottate le misure necessarie secondo l’articolo 47 OPAc.

Qualora i quantitativi di pesticidi superino ripetutamente e ampiamente i relativi valori limite ecotossicologici nelle acque superficali, la Confederazione deve verificarne l’omologazione (art. 9 cpv. 3 lett. b LPAc).

Un valore limite ecotossicologico di pesticidi è considerato superato ripetutamente e ampiamente per le acque superficiali (torrenti, fiumi e laghi) se: (1) nel corso di un anno è superato in almeno tre Cantoni; (2) è superato almeno nel 10 per cento delle acque analizzate e (3) i superamenti sono misurati durante almeno due di cinque anni consecutivi (art. 48a cpv. 4 OPAc). La mozione Müller Leo 24.4589 «Monitoraggio realistico della protezione delle acque» chiede di modificare questi criteri in modo che il riesame dell’omologazione di un pesticida venga effettuato soltanto se il superamento di valori limite si verifica su una superficie più ampia e per un periodo di tempo più lungo. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, come poi fatto dal Consiglio nazionale il 6 maggio 2025.

Se un principio attivo di pesticida supera ripetutamente e ampiamente il valore limite ecotossicologico, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) lo segnala ai servizi di omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi per la revisione dell’omologazione dei prodotti che lo contengono (art. 48a cpv. 1 lett. b OPAc).

Per i principi attivi di prodotti fitosanitari che hanno superato ripetutamente e ampiamente i valori limite ecotossicologici, il Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, USAV) verifica se, al fine di rispettare i valori limite, sono necessarie modifiche dell’omologazione. In caso affermativo e qualora non fosse possibile ottenere il rispetto dei valori limite imponendo condizioni d’impiego, l’omologazione dei prodotti fitosanitari in questione deve essere revocata. Un divieto totale di utilizzo di un principio attivo è preso in considerazione soltanto come ultima risorsa (art. 9 cpv. 3–5 LPAc).

Secondo l’articolo 128 capoverso 1 lettera c della revisione totale dell’OPF5, che entrerà in vigore il 1° dicembre 2025, per l’omologazione di prodotti fitosanitari nonché per il rinnovo, il riesame e la revoca di tale omologazione decide il Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari, tenendo conto della valutazione e della presa di posizione degli organi di valutazione (UFAM, USAV, Ufficio federale dell’agricoltura [UFAG], Segretaria di Stato dell’economia [SECO]). A tal fine, l’UFAG, insieme ad

5 RU 2025 565 Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) | Fedlex 5/11 BAFU-D-85DA3401/1041